Page 88 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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sario quando vi sieno déjondi, onde fornirlo e che delle altre
spese di Culto l'istesso Sacerdote si occupi, ha stabilito che dove
le rendite delle Parrocchie vacanti sieno sufficienti l'Economo
abbia cinque ducati, lire 22 al mese pel suo sostentamento, ed
altrettanto per le spese di culto. Ha fatto di più: ha sottratte que-
ste rendite all'Amministrazicne del Demanio, e ne ha stabilita
una municipale" 11071 •
Abbiamo avuto modo di vedere come il clero parrocchiale
venga assunto a compiti e funzioni dell'amministrazione civile
e pare che da ciò gliene derivi una data gratificazione, nell'am-
bito di un assetto giurisdizionale diocesano tutto particolare.
La gratificazione, pensiamo, si espresse in un considerevole
( 107) Cfr. Atti dell'Intendenza di Teramo n. 3 del 20 gennaio 1812,
in Giornale dell'Intendenza 1812, pagg. 1-11. Tra i primissimi prov-
vedimenti legislativi intorno alle chiese parrocchiali vi fu il dispaccio
del 21 giugno 1806, con cui Giuseppe Bonaparte "dichiarava espres-
samente l'intento di conservare la disciplina ecclesiastica nella sua pu-
rità e di apprezzare fra i suoi collaboratori soprattutto i parroci". Con la
legge del 13 febbraio 1807 veniva affrontato il problema del migliora-
mento economico delle parrocchie. Con queste norme, infatti, si di-
spose la soppressione degli ordini religiosi di S. Bernardo e di S.
Benedetto, mercé la quale il ministro del culto prendesse conto della
situazione delle parrocchie in maniera che nessun parroco avesse
una rendita inferiore ai 120 ducati e nessun economo meno di 60
ducati, senza derogare dai diritti di stola. Cfr. R. Robertazzi, op. cit..
pag. 406 e G. Spennati, Istituzioni di diritto canonico universale, Na-
poli 1885, citato anche dalla Robertazzi. La procedura attuativa delle
norme del 1807 si ebbe con il decreto 16 marzo 1808. Nel nostro
caso, mancando l'autorità vescovile ordinaria, intervenne il procura-
tore abbaziale, Don Francesco Schiera. Al di là del problema della
riduzione del numero delle parrocchie in tutto il Regno, è da segna-
lare l'ulteriore decreto del 2 dicembre 1813 "con cui si volle ulterior-
mente fissare la congrua dei parroci ", in preparazione alle anime sot-
toposte alla loro cura e si stabilì pure il minimo delle spese del culto
per le parrocchie e loro succursali.