Page 355 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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                "Ad  cavenda  vero  pericula  quae  his  praesertim luctuosissimis
             temporibus Reipublicae Cristianae,  obstare possent ne familia  ali-
             qua religiosa bonis suis temporalibus secure et tuto gaudeat, provi-
             dendum ducimus ut inter omnes monachos professos nostrae Con-
             gregationis,  societas  aliqua  constituatur ad  normam legis  civilis,
             quatenus in perpetuum, et eodem quidem titulo quo secularia insti-
             tuta gaudeat nostra Religio  ea securitate,  privilegiis  et protectione
             quae ab eadem lege civili pro civilibus sancita sunt."
                Non si attribuì poi un potere immaginario, perocché o si vogliano
             in  ciò  riguardare  la  sua qualità  di  Sacerdote  e  l'altra  consistente
             nella facoltà concessagli di ricostituire l'Ordine dei Celestini; ovvero
             le protezioni delle quali avrebbe, al dire di alcuni dei testi uditi, me-
             nato vanto. Nel primo caso, vero e reale era questo suo potere, sicco-
             me è stato superiormente addimostrato coll'esame delli due Decreti
             9 marzo 1872 della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, e 18
             marzo 1873 del Vescovo di Nantes. Nel secondo caso le sue attinenze
             e buone relazioni colla Curia Romana sono esuberatamente provate,
             e  dall'aver ottenuto li  discorsi  decreti,  e  dalla lettera  del  Cardinal
             Nina, e dal disposto di Monsignor Vescovo di Sulmona, il quale atte-
             stò che col  mezzo appunto del P.  Aureliano,  Egli poté avere subito
             accesso in Roma, alle più alte dignità della gerarchia ecclesiastica. E
             quanto alle sue relazioni con altri personaggi della gerarchia civile,
             se non se ne ebbe la prova, neppure se ne ottenne la smentita.
                Considera sulla terza = Che manca parimenti ogni indizio che il
             P.  Aureliano facesse  nascere sia nella giovane Amalia Frati,  sia in
             altri la speranza di un avvenimento chimerico qualunque. Non nella
             giovane Amalia Frati, perché l'avvenimento, che a questa aveva fatto
             sperare, era quello della sua vestizione; ma tale avvenimento sareb-
             be addivenuto un fatto, e stava già per addivenirlo, non appena fos-
             sero state compiute  le  cerimonie  e  fossero  stati celebrati i  riti allo
             scopo prescritti dal Cerimoniale caduto in sequestro,  e  consistenti
             nella benedizione delle vesti, del breviario e della corona e della can-
             dela e  nella successiva consegna  di  tali  oggetti  alla  Novi~ia che si
             accinge alla prova della vita monastica.  Dunque l'avvenimento che
             P.  Aureliano  aveva  fatto  sperare  non  era chimerico  e  sarebbe per
             esso addivenuto un fatto vero, se non fosse- stato impedito lo svolgi-
             mento del medesimo. Né sembra al Tribunale che valesse l'osservare
             che di fronte al diritto pubblico ora vigente in Italia al riguardo delle
             Congregazioni Religiose si sarebbe pur sempre trattato di un ingan-
             no ordito alla giovane Amalia Frati, avvegnacché debbasi anzitutto
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