Page 115 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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prescrisse, inoltre, la costituzione di una commissione diocesa-
na, da installare in ogni diocesi, per l'amministrazione delle
rendite dei benefici vacanti. Questo organismo venne ad essere
composto da due canonici, rinnovabili ogni tre anni, e da un
regio procuratore nominato dal re. Ad ogni amministrazione
diocesana presiedeva il vescovo o suo delegato. Tanto il vesco-
vo, quanto il procuratore regio, di concerto tra loro, erano inca-
ricati di erogare i frutti delle rendite vacanti 'a benefizio delle
chiese, degli spedali, dé seminari, in sussidi caritativi ed altri
usi pii • I 1481.
Nuovi rapporti nascevano per mezzo del Concordato fra
l'autorità vescovile e la società civile, oltre che religiosa del
Regno. Si garantiva ai vescovi la piena libertà di effettuare le vi-
site pastorali e ad limina Apostolorum, nonché di convocare le
sinodi diocesane. Libera comunicazione con il clero e con il
popolo diocesano veniva ribadita, con la facoltà di pubblicare le
istruzioni e gli ordini sulle cose ecclesiastiche, 'ordinare ed in-
timare le preghiere pubbliche ed altre pie pratiche, quando lo
richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del popolo' 11491 •
Non solo, ma si ripristinava l'indice dei libri proibiti nel Re-
gno che, indicati dai vescovi, 'il Governo non ne permetterà la
(148) Il Pontefice si riservò sopra alcuni vescovadi ed abbazie, sta-
biliti dopo il Concordato, ed in perpetuo, dodicimila ducati annui di
pensioni, per disporne a beneficio dei suoi sudditi nello Stato Ponti-
ficio.
(149) Questo concetto è ripreso dall'articolo 23 del Concordato, in
cui trattasi delle comunicazioni scritte con la Santa Sede, il clero e il
popolo sulle materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici da parte dei
vescovi e dove, conseguentemente, veniva abrogata ogni norma con-
traria, come quella del decreto reale 7 agosto 1809, con cui si vietava
ai vescovi di stampare o pubblicare i loro editti, pastorali, ecc., senza
il sovrano permesso. Prima del Concordato, con il decreto l 7 luglio
1816 furono date disposizioni intorno alle pastorali e lettere encicli-
che da pubblicarsi a stampa dai vescovi.