Page 115 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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             prescrisse, inoltre, la costituzione di una commissione diocesa-
             na, da installare in ogni diocesi, per l'amministrazione delle
             rendite dei benefici vacanti. Questo organismo venne ad essere
             composto da due canonici, rinnovabili ogni tre anni, e da un
             regio procuratore nominato dal re.  Ad ogni amministrazione
             diocesana presiedeva il vescovo o suo delegato. Tanto il vesco-
             vo,  quanto il procuratore regio, di concerto tra loro, erano inca-
             ricati di erogare i frutti delle rendite vacanti 'a  benefizio delle
             chiese, degli spedali, dé seminari, in sussidi caritativi ed altri
             usi pii • I 1481.
                Nuovi rapporti nascevano per mezzo del Concordato fra
             l'autorità vescovile e la società civile,  oltre che religiosa del
             Regno. Si garantiva ai vescovi la piena libertà di effettuare le vi-
             site pastorali e ad limina Apostolorum, nonché di convocare le
             sinodi diocesane. Libera comunicazione con il  clero e con il
             popolo diocesano veniva ribadita, con la facoltà di pubblicare le
             istruzioni e gli ordini sulle cose ecclesiastiche, 'ordinare ed in-
             timare le preghiere pubbliche ed altre pie pratiche, quando lo
              richiederà il bene della Chiesa, o dello Stato, o del popolo'  11491 •
                Non solo, ma si ripristinava l'indice dei libri proibiti nel Re-
             gno che, indicati dai vescovi, 'il Governo non ne permetterà la





                (148) Il Pontefice si riservò sopra alcuni vescovadi ed abbazie, sta-
             biliti dopo il Concordato, ed in perpetuo, dodicimila ducati annui di
             pensioni, per disporne a beneficio dei suoi sudditi nello Stato Ponti-
              ficio.
                (149) Questo concetto è ripreso dall'articolo 23 del Concordato, in
              cui trattasi delle comunicazioni scritte con la Santa Sede, il clero e il
              popolo sulle materie spirituali e gli oggetti ecclesiastici da parte dei
              vescovi e dove,  conseguentemente, veniva abrogata ogni norma con-
              traria, come quella del decreto reale 7 agosto 1809, con cui si vietava
              ai vescovi di stampare o pubblicare i loro editti, pastorali, ecc., senza
              il sovrano permesso. Prima del Concordato, con il  decreto  l 7 luglio
              1816 furono date disposizioni intorno alle pastorali e lettere encicli-
              che da pubblicarsi a stampa dai vescovi.
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