Page 110 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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dere ogni d<jìcit o avanzo'. L'adeguamento della vita ammini-
strativa del Comune alle nuove norme, che qui abbiamo sin-
teticamente esposte, non rappresentò un processo facile e lineare,
per quanto già con la legislazione francese erano stati introdot-
ti, come si è visto, prassi e regolamenti innovativi rispetto al
passato, che la stessa legge del 1816 in gran parte recuperava
ed approfondiva. In questo senso possiamo dire che la Restau-
razione borbonica seguì la traccia normativa del periodo napo-
leonico, dando al Comune un ruolo che mai aveva avuto nella
vita dello Stato. Ma si trattava pur sempre di uno Stato accen-
trato ed accentratore, nel quale - per restare all'esempio -
doveva emettersi un decreto reale per la censuazionè di un
bene pubblico, o comunale.
Anche il Concordato del 1818 tra Ferdinando IV e il Papa,
Pio VII, rispettivamente siglato da Luigi dé Medici, Ministro
delle Finanze del Regno delle Due Sicilie e dal Cardinale Ercole
Consalvi, Segretario di Stato Vaticano, contribuisce a chiarire
il profilo politico del disegno restaurativo borbonico in campo
religioso ed ecclesiastico, che non poteva escludere quanto si
era operato nel precedente periodo napoleonico.
"Restituito Noi col divino favore in questa parte dei nostri reali
dominj - scriveva il Re nella legge promulgativa del Concordato
- rivolgemmo i nostri primi sguardi sullo stato della nostra sacro-
santa religione, e vedemmo il bisogno di dirigere tutte le nostre
cure al riordinamento delle cose ecclesiastiche, che durante la
nostra assenza erano state nella calamità dé tempi neglette".
Dunque, ciò che si auspicava era nella direzione di recuperare
il tempo perduto, più che per intervenire a sanare una situa-
zione in cui il governo napoleonico aveva arrecato danni irre-
parabili, come quello del divorzio, che prontamente, nel 1815,
era stato abolito 11 381 •
( 138) Il divorzio venne abolito con decreto reale del 13 giugno
1815, n. 9. Cfr. Collezione delle Leggi, ecc. anno 1815, cit., pagg. 14-15.