Page 113 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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Dal Concordato emerge anche una data problematica, rela-
tiva alla istituzione parrocchiale, al suo ministero ed alla sua
materiale sussist~nza. Le parrocchie che non avevano una
sufficiente congrua potevano avere un supplemento. Si è già vi-
sto, sotto questo profilo, come andassero le cose nel nostro
Paese, in cui gli abitanti non superavano le duemila unità, per
cui la congrua si fissava a cento ducati annui 11 441 • Ma, cosa
molto significativa, che nulla innovava rispetto al precedente
periodo francese, è che nel Concordato si prescrive chiaramen-
te che 'sarà a carico dei rispettivi Comuni il mantenimento della
chiesa parrocchiale e del sottoparroco, qualora non vi sieno ren-
dite addette a questo fine, e per la sicurezza se ne assegneran-
no ifondi, o tassa privilegiata nel pagamento' 11 451 • Ai vescovi del
Regno si accordava il diritto di conferire le parrocchie, eccezion
fatta per quelle che 'vacheranno in Curia, o per promozione a
qualche dignità ecclesiastica, o canonicato conferito dalla Santa
Sede, le quali saranno di collazione pontificia'. Di rilievo, poi,
sono le norme che intesero affrontare la questione, del tutto
aperta nel 1818, dei beni ecclesiastici; già appartenenti alle
comunità religiose soppresse durante il governo francese. Tutti
quei beni, infatti, che non erano stati alienati dalle autorità
demaniali e che erano stati assegnati, appunto, all'ammini-
strazione demaniale dello Stato, vennero restituiti alla Chiesa,
dal vescovo coadiutore, Mons. Luigi Martucci, che - a sua volta - nel
1880, divenne vescovo di Penne. Dalla Santa Visita del 1821 a quella
del 1848, come si vede, intercorsero ben 27 anni, periodo 'scandalo-
samente ' lungo!. Sui due presuli, infme, vedasi il doc. n. 2 in Appen-
dice al presente.
(144) Cfr. le precedenti note n.20 e 110.
(145) Si escludevano da questa particolare prestazione comunale
quelle chiese parrocchiali di patronato regio, ecclesiastico e laicale
'canonicamente acquistato', nonché le chiese ricettizie, numerate e
non, i capitoli e le collegiate con cura d'anime, 'avendo la loro congrua
nella massa comune '.