Page 114 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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con l'impegno a creare, dopo la ratifica del Concordato, una
apposita amministrazione degli stessi, mediante 'quattro scel-
tissimi soggetti', due di nomina regia e due di nomina papale,
'.finché non sieno nel modo debito destinati ed applicati'. Ma
anche Ferdinando IV aveva alienato, prima e dopo l'invasione
francese, a Napoli ed in Sicilia, alcuni beni ecclesiastici, per i
quali, ora, assicura i proprietari del loro possesso, anche da
parte della Santa Sede. Con tutti quei beni, dunque, trovati
invenduti, la Chiesa era libera di riaprire le case religiose, an-
che se non era possibile ripristinarle tutte, con particolare ri-
guardo a quelle addette alla istruzione della gioventù. Perciò i
conventi da riaprirsi potevano esserlo, 'senza avere alcun ri-
guardo à titoli delle antiche proprietà' e fu questo - sostanzial-
mente - il motivo per cui, in Castiglione, non si riattivò il con-
ventino dei PP. Conventuali, i cui beni superstiti furono con-
cessi ai PP. Barnabiti di Santa Maria di Caravaggio, in Napoli 11461 •
Argomento dolente, poi, era quello fiscale, per cui 'le luttuo-
se circostanze dè tempi' non permettevano al re di esentare
dalle pubbliche imposte tutti gli ecclesiastici. Benché proprio
Carlo III, con il Catasto Onciario, negli anni 17 40-1742, avesse
prescritto un nuovo metodo di tassazione, che coinvolgeva
anche gli ecclesiastici, il suo successore Ferdinando IV, 'pro-
mette difar cessare l'abuso ne passati tempi introdotto, per cui
gli ecclesiastici venivano più gravati dé laici stessi' e ciò non
senza l'ulteriore promessa di future elargizioni sovrane 11471 • Si
(146) Cfr. la precedente nota n. 51. In ogni caso il Concordato au-
spicava la riapertura dei conventi appartenuti agli Osservanti, Rifor-
mati, Alcantarini e Cappuccini, 'qualora le circostanze ed i bisogni
delle popolazioni lo richieggano'. Tanto nelle nuove soppressioni, o
unione di fondazioni ecclesiastiche e religiose, doveva intervenire uni-
camente la Sede Apostolica, 'salve le facoltà attribuite à Vescovi dal
Sacro Concilio di Trento '.
(147) Il sistema fiscale riguardante la tassazione degli ecclesiastici
e loro beni venne varato proprio con il Concordato del 1741.