Page 114 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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                 con l'impegno a  creare, dopo la ratifica del Concordato, una
                 apposita amministrazione degli stessi, mediante 'quattro scel-
                 tissimi soggetti', due di nomina regia e due di nomina papale,
                 '.finché non sieno nel modo debito destinati ed applicati'. Ma
                 anche Ferdinando IV aveva alienato, prima e dopo l'invasione
                 francese,  a Napoli ed in Sicilia, alcuni beni ecclesiastici, per i
                 quali, ora, assicura i proprietari del loro possesso, anche da
                  parte della Santa Sede. Con tutti quei beni, dunque, trovati
                  invenduti, la Chiesa era libera di riaprire le case religiose, an-
                  che se non era possibile ripristinarle tutte, con particolare ri-
                  guardo a quelle addette alla istruzione della gioventù. Perciò i
                  conventi da riaprirsi potevano esserlo, 'senza avere alcun ri-
                  guardo à  titoli delle antiche proprietà' e fu questo - sostanzial-
                  mente - il motivo per cui, in Castiglione, non si riattivò il con-
                  ventino dei PP.  Conventuali, i cui beni superstiti furono con-
                  cessi ai PP.  Barnabiti di Santa Maria di Caravaggio, in Napoli  11461 •
                     Argomento dolente, poi, era quello fiscale, per cui 'le luttuo-
                  se circostanze dè tempi' non permettevano al re di esentare
                  dalle pubbliche imposte tutti gli ecclesiastici. Benché proprio
                  Carlo III,  con il Catasto Onciario, negli anni 17 40-1742, avesse
                  prescritto un nuovo metodo di tassazione,  che coinvolgeva
                  anche gli ecclesiastici, il suo successore Ferdinando IV,  'pro-
                  mette difar cessare l'abuso ne passati tempi introdotto, per cui
                  gli ecclesiastici venivano più gravati dé laici stessi' e ciò non
                  senza l'ulteriore promessa di future elargizioni sovrane  11471 • Si




                     (146) Cfr.  la precedente nota n. 51. In ogni caso il Concordato au-
                  spicava la riapertura dei conventi appartenuti agli Osservanti, Rifor-
                   mati, Alcantarini e Cappuccini, 'qualora le circostanze ed i bisogni
                  delle popolazioni lo  richieggano'. Tanto nelle nuove soppressioni, o
                   unione di fondazioni ecclesiastiche e religiose, doveva intervenire uni-
                   camente la Sede Apostolica,  'salve le facoltà attribuite à  Vescovi dal
                   Sacro Concilio di Trento '.
                     (147) Il sistema fiscale riguardante la tassazione degli ecclesiastici
                   e loro beni venne varato proprio con il  Concordato del  1741.
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