Page 105 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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A livello comunale, cosa che c'interessa più direttamente,
erano preposti all'amministrazione pubblica il Sindaco, Primo
e Secondo Eletto, un Cancelliere archiviario, un Cassiere, "un
Consiglio Comunale sotto la denominazione di Decurionato".
Tutti questi organi dell'amminlstrazione erano di nomina del-
l'Intendente della Provincia e venivano eletti sulla base di una
lista di eleggibili alle cariche civiche, che per i Comuni di terza
classe, quale era il nostro, comprendeva i proprietari di un'an-
nua rendita imponibile non minore di ducati 12 e 'gli agricoltori
che coltivano per conto proprio l'altrui proprietà a titolo di censo,
o altro e che abbiano cinque anni di domicilio'. In questo modo
e così timidamente si cercò di allargare la base sociale dei com-
ponenti il Decurionato, laddove lo stesso numero dei proprie-
tari non riusciva a fornirne ai rispettivi Comuni. Il Sindaco
restava ed era la prima autorità comunale, assistito dal consi-
glio degli Eletti e dal Decurionato.
Suo immediato superiore era il Sottintendente del Distretto,
con il quale corrispondeva. Ordinava le rendite comunali a
norma del bilancio comunale, lo stato discusso, e ne era diretto
responsabile, tant'è che ogni anno aveva l'obbligo di presentare
il conto morale della sua gestione. Fra le altre prerogative al
Sindaco la legge assegnava quella della polizia giudiziaria, qua-
lora nel Comune non vi fosse stato il giudice di pace, antesi-
gnano del più recente pretore. Tale giurisdizione era limitata
alle azioni civili del valore di sei ducati, che avrebbero richiesto
una pena di ventiquattro ore di prigionia. Le condanne pecu-
niarie proferite dal Sindaco erano inappellabili 11 351 • Gli eletti di-
versificavano fra loro alcune funzioni. Il Primo, incaricato par-
ticolarmente della polizia urbana e rurale, assisteva e, nel
caso, sostituiva il Sindaco. Doveva, dunque, applicare i diversi
regolamenti emanati daj Decurionato. Poteva infliggere le mul-
(135) Si veda a questo riguardo la nota n . 47 del cap. I sull'istitu-
zione dell'Ufficio di Conciliazione ( voi. I ).