Page 49 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. I°) (1997)
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            che Maria Grazia de Mattheis si applicava ai negozi del marito.
            Nel luglio 1829 ottiene sentenza di condanna dal Conciliatore
            contro Raffaele D'Alanno, che deve pagare carlini trentatre e




            posizione. L'istituzione giudiziaria della Conciliazione venne prevista
            con la legge organica dell'ordine giudiziario, n . 727 del 29 maggio
             181 7, cfr. Collezione delle Leggi e Decreti Reali del Regno delle Due
            Sicilie. Anno 1817, semestre 1 °,  Napoli s.d., pagg. 569-571. L'art. 7
            del titolo II  di detta Legge previde che in ogni Comune vi fosse un
            Conciliatore, il quale doveva essere proposto ogni anno dal Decuria-
            nato tra i proprietari abitanti nel Comune, 'più distinti per probità nel-
            la pubblica opionione', non esclusi gli stessi Decurioni e gli ecclesia-
            stici (art. 8). Il Conciliatore, pertanto, venne considerato come parte
            del corpo municipale, 'prendendo posto immediatamente dopo il Sin-
            daco' (art. 9). Affiancava il Conciliatore il cancelliere comunale. An-
            che se le funzioni del Conciliatore erano 'puramente onorifiche' (art.
             13), esse rivestivano una certa importanza nel contesto sociale ed
            amministrativo del Paese. Intanto dovevano 'conciliare le controversie
            tra gli abitanti del Comune' (art.  12, comma primo). Inoltre potevano
            'decidere inappellabilmente, con procedimento verbale e senza osser-
            vanza del rito giudiziario, sino alla somma di sei ducati, tutte le contro-
            versie dipendenti dalle sole azioni personali relative a mobili, e che non
            sono garantite dal titolo autentico ed esecutorio' (art.  12, comma se-
            condo). Da quanto detto si comprenderà la particolare rilevanza del-
            l'istituzione in ambienti e gruppi sociali come i nostri, dove primeg-
            giava nella stragrande maggioranza della popolazione un livello red-
            dituale molto inferiore ai sei ducati, per cui la gran parte dei cittadini
            era costretta ad adire la giustizia conciliatrice, presso la quale, sia
            pure sulla base di un esame sommario dei documenti pervenutici,
            sono di gran lunga numerose le sentenze di condanna, spesso contu-
            maciali, dei convenuti, che le vere e proprie conciliazioni fra le parti.
            Una prima, definitiva sistemazione della materia, prima ancora che
            fosse varato il nuovo codice di procedura civile, si diede con il decreto
            che approvava il regolamento per i conciliatori, n.  11 79 del 22 aprile
             1818, cfr.  Collezione delle Leggi, ecc.,  cit., anno 1818, semestre I,
            pagg. 275-290, che prevedeva Disposizioni generali (Titolo  1 °);  Con-
            ciliazioni (Titolo 2°); Compromessi (Titolo 3°):  Competenza nei giudizi
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