Page 46 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. I°) (1997)
P. 46
44
Nel 1821 Leonardo Frammolino aveva ricevuto in enfiteusi
dal 'Ben€tfìcio della Pietà di Castiglione alla Pescara' un fondo
alla contrada Coste da Capo, dalla annua rendita di ducati
4,85. Dopo avervi fatte delle migliorie di vigna, che per effetto
dell'originario contratto enfiteutico divenivano sue proprietà,
ora, nel 1837, le cedeva in vendita, al prezzo di ducati 45,00, a
Ferdinando De Sanctis, che così diventava enfiteuta del detto
beneficio. E' evidente che il Frammolino, nel vendere le sue
migliorie, era spinto da precise necessità economiche. L'acqui-
rente aveva il denaro necessario all'operazione, che doveva si-
curamente convenirgli. Per meglio chiarire questa convenienza,
gioverà esaminare le condizioni con le quali si addivenne all'at-
to di compravendita. Nei confronti del Beneficio della Pietà, in-
tanto, restava obbligato lo stesso Frammolino, in virtù dell'ori-
ginario contratto di enfiteusi del 6 dicembre 1821, anche dopo
la cessione delle sue migliorie a Ferdinando De Sanctis. Ma
con questi il venditore regolò le forme del possesso e del su-
bentro nell'enfiteusi. Questa sarà perpetua e il fondo non potrà
mai essere diviso tra i figli del De Sanctis, 'dovendo rimanere
intero per uno solo '. Ciò valeva anche nel caso in cui il fondo
fosse stato venduto dal più recente acquirente ad altra perso-
na. Per assicurare il pagamento dell'annuo canone di 13,03
ducati in favore del proprietario del fondo, oltre al peso delle
regie imposte, quello dovrà essere sempre migliorato e mai de-
teriorato. Ma, oltre a ciò, sul fondo grava un altro peso, cioè
quello 'difar celebrare una Messa letta per settimana e due
Anniversari ali'anno' dal cappellano, scelto con il mutuo con-
senso dell'acquirente e dei comproprietari del fondo, già men-
zionati nell'istrumento del 1821. Dal momento che, nella sti-
pula dell'atto di compravendita, trovavasi nominato quale cap-
pellano il sacerdote Don Pier Nicola Fantacci di Pescosansone-
sco, a questo si decise di conferire le messe e gli anniversari.
Affinché il pagamento al sacerdote restasse garantito, restava-
no ipotecati i beni venduti al De Sanctis, il quale non dovrà
mai mancare - pena rescissione contrattuale - di pagare il cap-
pellano, né di ritardare il pagamento al massimo di un mese,