Page 98 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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ASSISTENTI GENERALI
Art. 243 - Per essere eletta all'Ufficio di Assistente Generale si
richiede che la religiosa abbia 30 anni di età ed abbia fatto da
cinque anni i Voti Perpetui.
Art. 244 - Le Assistenti Generali durano in carica sei anni e
possono essere rielette per un secondo sessennio.
Art. 245 - Se resta vacante l'ufficio di qualche Assistente
Generale, la Superiora Generale, con il consenso del suo
Consiglio, provvederà alla nomina di una nuova Assistente, che
durerà in carica fino al prossimo Capitolo.
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