Page 98 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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ASSISTENTI GENERALI


            Art. 243 - Per essere eletta all'Ufficio di Assistente Generale si
            richiede che la religiosa abbia 30 anni di età ed abbia fatto da
            cinque anni i Voti Perpetui.


            Art.  244  -  Le  Assistenti  Generali  durano  in  carica  sei  anni  e
            possono essere rielette per un secondo sessennio.

            Art.  245  -  Se  resta  vacante  l'ufficio  di  qualche  Assistente
            Generale,  la  Superiora  Generale,  con  il  consenso  del  suo
            Consiglio, provvederà alla nomina di una nuova Assistente, che
            durerà in carica fino al prossimo Capitolo.




































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