Page 97 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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VICARIA GENERALE
Art. 238 - La Vicaria Generale viene eletta in Capitolo per un
sessennio e può essere rieletta per un secondo sessennio
senza interruzione.
Art. 239 - La Vicaria Generale perché possa essere
canonicamente eletta deve avere 35 anni di età e deve essere
professa di Voti Perpetui da dieci anni.
Art. 240 - § 1. La Vicaria Generale supplirà la Superiora
Generale tutte le volte che questa è assente dalla Casa
Generalizia.
§ 2. Nel caso che resti vacante l'ufficio della Superiora
Generale, la Vicaria reggerà l'Istituto fino alla elezione della
pro-Generale, conforme all'art. 236.
Art. 241 - Durante l'assenza della Superiora Generale, la
Vicaria non può prendere alcuna decisione di rilievo o contraria
a quanto stabilito dalla Superiora Generale.
Art. 242 - Se rimane vacante l'ufficio della Vicaria Generale
durante il sessennio, la Superiora Generale, con il consenso
del suo Consiglio, provvederà alla scelta di una nuova Vicaria
Generale.
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