Page 97 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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VICARIA GENERALE


            Art. 238 - La Vicaria Generale viene eletta in Capitolo per un
            sessennio  e  può  essere  rieletta  per  un  secondo  sessennio
            senza interruzione.

            Art.  239  -  La  Vicaria  Generale  perché  possa  essere
            canonicamente eletta deve avere 35 anni di età e deve essere
            professa di Voti Perpetui da dieci anni.
            Art.  240  -  §  1.  La  Vicaria  Generale  supplirà  la  Superiora
            Generale  tutte  le  volte  che  questa  è  assente  dalla  Casa
            Generalizia.
            §  2.  Nel  caso  che  resti  vacante  l'ufficio  della  Superiora
            Generale,  la  Vicaria  reggerà  l'Istituto  fino  alla  elezione  della
            pro-Generale, conforme all'art. 236.

            Art.  241  -  Durante  l'assenza  della  Superiora  Generale,  la
            Vicaria non può prendere alcuna decisione di rilievo o contraria
            a quanto stabilito dalla Superiora Generale.


            Art.  242  -  Se  rimane  vacante  l'ufficio  della  Vicaria  Generale
            durante  il  sessennio,  la  Superiora  Generale,  con  il  consenso
            del suo Consiglio, provvederà alla scelta di una nuova Vicaria
            Generale.




















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