Page 101 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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PROVINCE E SUPERIORE PROVINCIALI
Art. 253 - § 1. La ripartizione di tutto l'Istituto in Provincie può
essere fatta dal Capitolo Generale.
§ 2. La determinazione dei limiti di ciascuna Provincia, la
erezione di nuove, come pure la fusione o soppressione di
quelle esistenti, è competenza della Superiora Generale con il
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voto deliberativo del suo Consiglio .
Art. 254 - Se lo richiede il numero elevato di case o la
situazione particolare di una Regione, a giudizio del Consiglio
Generale, si può costituire una Provincia per quella Regione.
Art. 255 - § 1. La direzione di una Provincia viene affidata ad
una Superiora Provinciale coadiuvata da un Consiglio
composto da quattro Assistenti.
§ 2. La Superiora Provinciale e le Assistenti vengono designate
dalla Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio,
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previa opportuna consultazione .
Art. 256 - La Superiora Provinciale per essere nominata deve
avere 40 anni di età e deve essere Professa di Voti Perpetui da
10 anni.
Art. 257 - La Superiora Provinciale dura in carica un sessennio,
al termine del quale può essere rieletta per un secondo
sessennio per la stessa o altra Provincia.
39 Cfr. C.J.C. can. 581, 585
40 Cfr. C.J.C. can. 625 §3
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