Page 101 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 101

PROVINCE E SUPERIORE PROVINCIALI


            Art. 253 - § 1. La ripartizione di tutto l'Istituto in Provincie può
            essere fatta dal Capitolo Generale.
            §  2.  La  determinazione  dei  limiti  di  ciascuna  Provincia,  la
            erezione  di  nuove,  come  pure  la  fusione  o  soppressione  di
            quelle esistenti, è competenza della Superiora Generale con il
                                             39
            voto deliberativo del suo Consiglio .


            Art.  254  -  Se  lo  richiede  il  numero  elevato  di  case  o  la
            situazione particolare di una Regione, a giudizio del Consiglio
            Generale, si può costituire una Provincia per quella Regione.


            Art. 255 - § 1. La direzione di una Provincia viene affidata ad
            una  Superiora  Provinciale  coadiuvata  da  un  Consiglio
            composto da quattro Assistenti.

            § 2. La Superiora Provinciale e le Assistenti vengono designate
            dalla  Superiora  Generale  con  il  consenso  del  suo  Consiglio,
                                           40
            previa opportuna consultazione .


            Art. 256 - La Superiora Provinciale per essere nominata deve
            avere 40 anni di età e deve essere Professa di Voti Perpetui da
            10 anni.


            Art. 257 - La Superiora Provinciale dura in carica un sessennio,
            al  termine  del  quale  può  essere  rieletta  per  un  secondo
            sessennio per la stessa o altra Provincia.

            39  Cfr. C.J.C. can. 581, 585
            40  Cfr. C.J.C. can. 625 §3




                                        99 
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106