Page 96 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 234 — Accetterà sempre con piena sottomissione e
manderà subito in esecuzione tutti gli ordini e le disposizioni
della Santa Sede circa il suo ufficio o riguardo all'Istituto.
Art. 235 - § 1. Ogni anno la Superiora Generale, per sé o per
una sua Delegata, professa di voti perpetui, visiterà tutte le
case dell'Istituto.
§ 2. La Delegata per la visita dev'essere nominata dalla
Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio.
Art. 236 - Nel caso che venga a restare vacante l'ufficio di
Superiora Generale, il Consiglio Generale eleggerà una pro-
Generale entro quindici giorni da che la sede è restata
vacante; la pro-Generale reggerà l'Istituto con
amministrazione ordinaria e convocherà entro sei mesi il
Capitolo Generale per la elezione della Superiora Generale.
Art. 237 - La deposizione della Superiora Generale, come
anche l'accettazione della sua rinuncia, è riservata alla Santa
Sede.
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