Page 96 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  234  —  Accetterà  sempre  con  piena  sottomissione  e
            manderà subito in esecuzione tutti gli ordini e le disposizioni
            della Santa Sede circa il suo ufficio o riguardo all'Istituto.


            Art. 235 - § 1. Ogni anno la Superiora Generale, per sé o per
            una  sua  Delegata,  professa  di  voti  perpetui,  visiterà  tutte  le
            case dell'Istituto.

            §  2.  La  Delegata  per  la  visita  dev'essere  nominata  dalla
            Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio.

            Art.  236  -  Nel  caso  che  venga  a  restare  vacante  l'ufficio  di
            Superiora  Generale,  il  Consiglio  Generale  eleggerà  una  pro-
            Generale  entro  quindici  giorni  da  che  la  sede  è  restata
            vacante;     la   pro-Generale     reggerà    l'Istituto   con
            amministrazione  ordinaria  e  convocherà  entro  sei  mesi  il
            Capitolo Generale per la elezione della Superiora Generale.

            Art.  237  -  La  deposizione  della  Superiora  Generale,  come
            anche l'accettazione della sua rinuncia, è riservata alla Santa
            Sede.
























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