Page 102 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 258 - La sede della Superiora Provinciale viene stabilita dal
Consiglio Generale.
Art. 259 - È compito della Superiora Provinciale vigilare sulla
vita e le attività delle case della Provincia, consigliare e aiutare
le Superiore locali nel governo delle loro case per portare ad
esecuzione gli indirizzi e le disposizioni emanate dal Capitolo,
dalla Superiora Generale o dal Consiglio Generale. Non è suo
compito intromettersi nella vita ordinaria delle case, nemmeno
di quella ove lei risiede.
Art. 260 - La Superiora Provinciale, nel prendere decisioni circa
le case e le religiose della Provincia, deve informare subito la
Superiora Generale.
Art. 261 - Ogni anno la Superiora Provinciale farà una
relazione dettagliata alla Superiora Generale del lavoro da lei
svolto e della reale situazione delle case della Provincia.
Art. 262 - Per le spese inerenti al suo ufficio può avere una
amministrazione particolare, di cui renderà conto alla
Superiora Generale.
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