Page 102 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 258 - La sede della Superiora Provinciale viene stabilita dal
            Consiglio Generale.


            Art. 259 - È compito della Superiora Provinciale vigilare sulla
            vita e le attività delle case della Provincia, consigliare e aiutare
            le Superiore locali nel governo delle loro case per portare ad
            esecuzione gli indirizzi e le disposizioni emanate dal Capitolo,
            dalla Superiora Generale o dal Consiglio Generale. Non è suo
            compito intromettersi nella vita ordinaria delle case, nemmeno
            di quella ove lei risiede.


            Art. 260 - La Superiora Provinciale, nel prendere decisioni circa
            le case e le religiose della Provincia, deve informare subito la
            Superiora Generale.


            Art.  261  -  Ogni  anno  la  Superiora  Provinciale  farà  una
            relazione dettagliata alla Superiora Generale del lavoro da lei
            svolto e della reale situazione delle case della Provincia.


            Art.  262  - Per  le  spese inerenti  al  suo  ufficio  può  avere  una
            amministrazione  particolare,  di  cui  renderà  conto  alla
            Superiora Generale.


















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