Page 103 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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GOVERNO DELLE CASE


            Art.  263  -  §  1.  Il  diritto  di  erigere  o  sopprimere  una  casa
            dell'Istituto  spetta  alla  Superiora  Generale  con  voto
            deliberativo del suo Consiglio.

            § 2. Per l'apertura di nuove case si richiede il consenso scritto
            del Vescovo Diocesano; per la chiusura occorre consultarlo.


            Art.  264  -  Ogni  casa  è  governata  da  una  Superiora  locale
            nominata  dalla  Superiora  Generale  con  il  consenso  del  suo
            Consiglio, dopo opportuna consultazione.


            Art.  265  -  §  1.  La  Superiora  locale  per  essere  nominata
            dev'essere professa di voti perpetui da almeno sei anni; dura
            in  carica  tre  anni  e  può  essere  confermata  per  un  altro
            triennio.

            § 2. Per un terzo triennio, sia per la stessa casa sia per altra
            casa, può essere riconfermata solo se lo richiede la necessità o
            il bene della casa stessa o dell'Istituto.


            Art.  266  -  Se lo  esige  il  bene  comune  la  Superiora  Generale
            con  il  consenso  del  suo  Consiglio,  durante  il  triennio,  può
            trasferire  da  una  casa  ad  un'altra  una  Superiora  locale;  può
            rimuoverla dall'ufficio ed accettare la sua rinuncia, conforme a
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            quanto stabilito nel Direttorio .
            Art.  267  -  La  Superiora  locale,  che  esercita  la  sua  autorità
            secondo le Costituzioni, deve promuovere il bene comune e lo
            spirito  di  vera  fraternità;  deve,  altresì,  vigilare  sul  lavoro  e
            sull'attività delle religiose.

            41  Cfr. C.J.C. can. 624 §3



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