Page 103 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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GOVERNO DELLE CASE
Art. 263 - § 1. Il diritto di erigere o sopprimere una casa
dell'Istituto spetta alla Superiora Generale con voto
deliberativo del suo Consiglio.
§ 2. Per l'apertura di nuove case si richiede il consenso scritto
del Vescovo Diocesano; per la chiusura occorre consultarlo.
Art. 264 - Ogni casa è governata da una Superiora locale
nominata dalla Superiora Generale con il consenso del suo
Consiglio, dopo opportuna consultazione.
Art. 265 - § 1. La Superiora locale per essere nominata
dev'essere professa di voti perpetui da almeno sei anni; dura
in carica tre anni e può essere confermata per un altro
triennio.
§ 2. Per un terzo triennio, sia per la stessa casa sia per altra
casa, può essere riconfermata solo se lo richiede la necessità o
il bene della casa stessa o dell'Istituto.
Art. 266 - Se lo esige il bene comune la Superiora Generale
con il consenso del suo Consiglio, durante il triennio, può
trasferire da una casa ad un'altra una Superiora locale; può
rimuoverla dall'ufficio ed accettare la sua rinuncia, conforme a
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quanto stabilito nel Direttorio .
Art. 267 - La Superiora locale, che esercita la sua autorità
secondo le Costituzioni, deve promuovere il bene comune e lo
spirito di vera fraternità; deve, altresì, vigilare sul lavoro e
sull'attività delle religiose.
41 Cfr. C.J.C. can. 624 §3
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