Page 94 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CONSIGLIO GENERALE


            Art.  224  -  Il  Consiglio  Generale  è  formato  dalla  Vicaria
            Generale,  da  quattro  Assistenti  Generali  e  dalla  Segretaria
            Generale.


            Art. 225 - Il tempo della convocazione del Consiglio Generale,
            gli  argomenti  da  trattarsi,  il  procedimento  da  seguire  nella
            votazione  per  scheda  o  per  ballottaggio  o  per  approvazione
            orale siano stabiliti nel Direttorio.


            Art.  226  -  Il  Consiglio  Generale  deve  aiutare  la  Superiora
            Generale nel Governo dell'Istituto con il Consiglio, con il voto
            consultivo  o  deliberativo  a  norma  delle  presenti  Costituzioni,
            del  Direttorio  e  del  Diritto  Comune  ed  eleggere  una  pro-
            Generale nel caso di sede vacante a norma dell'art. 236.


            Art. 227 - Il Consiglio ha facoltà di interpretare in modo pratico
            i  singoli  articoli  delle  Costituzioni  e  del  Direttorio,  ove  questi
            presentino  dubbi.  Tale  interpretazione  ha  valore  fino  al
            prossimo  Capitolo;  questi  potrà  recepire,  modificare  o  non
            accogliere  la  interpretazione  data.  L'interpretazione  autentica
            spetta solo alla S. Sede.

            Art. 228 - Il Consiglio Generale non ha facoltà di aggiungere,
            togliere  o  mutare  alcuna  cosa  dalle  Costituzioni  o  dal
            Direttorio.










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