Page 94 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CONSIGLIO GENERALE
Art. 224 - Il Consiglio Generale è formato dalla Vicaria
Generale, da quattro Assistenti Generali e dalla Segretaria
Generale.
Art. 225 - Il tempo della convocazione del Consiglio Generale,
gli argomenti da trattarsi, il procedimento da seguire nella
votazione per scheda o per ballottaggio o per approvazione
orale siano stabiliti nel Direttorio.
Art. 226 - Il Consiglio Generale deve aiutare la Superiora
Generale nel Governo dell'Istituto con il Consiglio, con il voto
consultivo o deliberativo a norma delle presenti Costituzioni,
del Direttorio e del Diritto Comune ed eleggere una pro-
Generale nel caso di sede vacante a norma dell'art. 236.
Art. 227 - Il Consiglio ha facoltà di interpretare in modo pratico
i singoli articoli delle Costituzioni e del Direttorio, ove questi
presentino dubbi. Tale interpretazione ha valore fino al
prossimo Capitolo; questi potrà recepire, modificare o non
accogliere la interpretazione data. L'interpretazione autentica
spetta solo alla S. Sede.
Art. 228 - Il Consiglio Generale non ha facoltà di aggiungere,
togliere o mutare alcuna cosa dalle Costituzioni o dal
Direttorio.
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