Page 100 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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VISITA CANONICA


            Art.  249  -  Scopo  della  visita  è  di  conoscere  se  la  vita  delle
            religiose  e  delle  Superiore  è  conforme  allo  spirito  religioso,
            all'osservanza delle Costituzioni e di rendersi conto dei bisogni
            delle singole case.


            Art. 250 - Nella visita si osserverà se nelle case regna la pace
            e  la  carità  fraterna,  se  le  religiose  siano  provvedute  del
            necessario  ed  assistite  nei  bisogni  spirituali,  sevengano
            disimpegnati  con  ordine  e  regolarità  i  rispettivi  uffici,  se
            vengano compiute con zelo e profitto le opere cui le religiose
            si dedicano, se sia tenuta regolarmente l'amministrazione, se
            si  tengano  le  regolari  riunioni  del  Consiglio  locale  e  dei
            Capitolo locale.


            Art. 251 - La Superiora Generale o la Visitatrice non mancherà
            di prendere esatta conoscenza di tutto e, con zelo, fortezza e
            carità,  prenderà  quei  provvedimenti  che  crederà  opportuno
            secondo Dio per rinsaldare la carità fraterna e la cooperazione
            tra Superiore e consorelle nel procurare il bene comune e per
            eliminare eventuali abusi.


            Art.  252  -  La  Superiora  Generale,  o  la  Visitatrice,  al  termine
            della  visita,  farà  una  relazione  dettagliata  al  Consiglio
            Generale.














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