Page 100 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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VISITA CANONICA
Art. 249 - Scopo della visita è di conoscere se la vita delle
religiose e delle Superiore è conforme allo spirito religioso,
all'osservanza delle Costituzioni e di rendersi conto dei bisogni
delle singole case.
Art. 250 - Nella visita si osserverà se nelle case regna la pace
e la carità fraterna, se le religiose siano provvedute del
necessario ed assistite nei bisogni spirituali, sevengano
disimpegnati con ordine e regolarità i rispettivi uffici, se
vengano compiute con zelo e profitto le opere cui le religiose
si dedicano, se sia tenuta regolarmente l'amministrazione, se
si tengano le regolari riunioni del Consiglio locale e dei
Capitolo locale.
Art. 251 - La Superiora Generale o la Visitatrice non mancherà
di prendere esatta conoscenza di tutto e, con zelo, fortezza e
carità, prenderà quei provvedimenti che crederà opportuno
secondo Dio per rinsaldare la carità fraterna e la cooperazione
tra Superiore e consorelle nel procurare il bene comune e per
eliminare eventuali abusi.
Art. 252 - La Superiora Generale, o la Visitatrice, al termine
della visita, farà una relazione dettagliata al Consiglio
Generale.
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