Page 95 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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SUPERIORA GENERALE


            Art.  229  -  La  Superiora  Generale,  perché  possa  essere
            canonicamente  eletta,  deve  avere  tutti  i  requisiti  stabiliti  dal
            Diritto  Comune,  avere  40  anni  di  età  e,  inoltre,  deve  essere
            Professa di Voti Perpetui da 10 anni.


            Art.  230  -  L'Ufficio  di  Superiora  Generale  dura  sei  anni,  al
            termine  dei  quali  potrà  essere  rieletta  per  un  secondo
            sessennio.


            Art.  231  -  Tutte  le  religiose,  Superiore  e  consorelle,  di
            qualunque  grado,  sono  a  Lei  soggette  e  devono  in  tutto
            prestarle ossequio, venerazione ed obbedienza.


            Art. 232 - § 1. Nelle questioni di maggiore importanza e nei
            casi  stabiliti  dal  Diritto  Comune,  dalle  Costituzioni  e  dal
            Direttorio  la  Superiora  Generale  non  può  prendere  alcuna
            deliberazione senza il parere o il consenso del suo Consiglio.
            §  2.  La  Superiora  Generale  agisce  invalidamente  se  non
            richiede  o  va  contro  il  consenso  del  suo  Consiglio  nei  casi
            prescritti;  quando  invece  fosse  prescritto  il  parere,  è
            sufficiente per la validità, che lo richieda, benché a norma del
            can. 127,§2 n. 2, non sia tenuta a seguirlo.


            Art. 233 - In casi particolari, per giuste ragioni e per un tempo
            determinato,  può  dispensare  da  qualche  prescrizione
            disciplinare delle Costituzioni e del Direttorio.








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