Page 95 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 95
SUPERIORA GENERALE
Art. 229 - La Superiora Generale, perché possa essere
canonicamente eletta, deve avere tutti i requisiti stabiliti dal
Diritto Comune, avere 40 anni di età e, inoltre, deve essere
Professa di Voti Perpetui da 10 anni.
Art. 230 - L'Ufficio di Superiora Generale dura sei anni, al
termine dei quali potrà essere rieletta per un secondo
sessennio.
Art. 231 - Tutte le religiose, Superiore e consorelle, di
qualunque grado, sono a Lei soggette e devono in tutto
prestarle ossequio, venerazione ed obbedienza.
Art. 232 - § 1. Nelle questioni di maggiore importanza e nei
casi stabiliti dal Diritto Comune, dalle Costituzioni e dal
Direttorio la Superiora Generale non può prendere alcuna
deliberazione senza il parere o il consenso del suo Consiglio.
§ 2. La Superiora Generale agisce invalidamente se non
richiede o va contro il consenso del suo Consiglio nei casi
prescritti; quando invece fosse prescritto il parere, è
sufficiente per la validità, che lo richieda, benché a norma del
can. 127,§2 n. 2, non sia tenuta a seguirlo.
Art. 233 - In casi particolari, per giuste ragioni e per un tempo
determinato, può dispensare da qualche prescrizione
disciplinare delle Costituzioni e del Direttorio.
93