Page 93 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CONSIGLIO PLENARIO
Art. 219 - Il Consiglio Plenario è formato dalla Superiora
Generale, dal Consiglio Generale, dalle Provinciali, dalla
Segretaria Generale e da un numero di Religiose di Voti
Perpetui stabilito nel Direttorio.
Art. 220 - Il Consiglio Plenario deve aiutare la Superiora
Generale nel Governo, trattare i problemi di maggiore
importanza, promuoverel’aggiornamento e studiare la
situazione economica dell'Istituto alla luce di quanto prescritto
all'art. 222.
Art. 221 - § 1. L'elenco degli argomenti da sottoporre
all'esame del Consiglio Plenario viene fatto dalla Superiora
Generale con il suo Consiglio.
§ 2. Tutte le religiose hanno facoltà di proporre delle questioni
da trattarsi dal Consiglio Plenario, purché siano inviate per
tempo al Consiglio Generale, in modo da poterle esaminare e,
se è il caso, inserirle nell'ordine del giorno.
Art. 222 - Il Consiglio Plenario ha solo voto consultivo nelle
questioni che vengono trattate, salvo il caso contemplato
all'art. 207 §2 delle presenti Costituzioni.
Art. 223 - Il Consiglio Plenario deve essere convocato dalla
Superiora Generale almeno una volta nel sessennio.
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