Page 93 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CONSIGLIO PLENARIO


            Art.  219  -  Il  Consiglio  Plenario  è  formato  dalla  Superiora
            Generale,  dal  Consiglio  Generale,  dalle  Provinciali,  dalla
            Segretaria  Generale  e  da  un  numero  di  Religiose  di  Voti
            Perpetui stabilito nel Direttorio.


            Art.  220  -  Il  Consiglio  Plenario  deve  aiutare  la  Superiora
            Generale  nel  Governo,  trattare  i  problemi  di  maggiore
            importanza,    promuoverel’aggiornamento     e   studiare   la
            situazione economica dell'Istituto alla luce di quanto prescritto
            all'art. 222.


            Art.  221  -  §  1.  L'elenco  degli  argomenti  da  sottoporre
            all'esame  del  Consiglio  Plenario  viene  fatto  dalla  Superiora
            Generale con il suo Consiglio.

            § 2. Tutte le religiose hanno facoltà di proporre delle questioni
            da  trattarsi  dal  Consiglio  Plenario,  purché  siano  inviate  per
            tempo al Consiglio Generale, in modo da poterle esaminare e,
            se è il caso, inserirle nell'ordine del giorno.


            Art.  222  -  Il  Consiglio  Plenario  ha  solo  voto  consultivo  nelle
            questioni  che  vengono  trattate,  salvo  il  caso  contemplato
            all'art. 207 §2 delle presenti Costituzioni.


            Art.  223  -  Il  Consiglio  Plenario  deve  essere  convocato  dalla
            Superiora Generale almeno una volta nel sessennio.










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