Page 92 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 217 - § 1. Nel Capitolo Generale ordinario vengono elette
            la  Superiora  Generale,  la  Vicaria  Generale,  le  Assistenti
            Generali.

            § 2. Inoltre è compito del Capitolo Generale:
            - Proteggere il patrimonio spirituale dell'Istituto;

            -  Promuovere  un  continuo  rinnovamento  e  aggiornamento
            della vita religiosa e dell'attività apostolica;

            - Emanare norme per la tutela del patrimonio dell'Istituto;
            -  Stabilire  le  somme  di  cui  possono  disporre  la  Superiora
            Generale, le Superiore Provinciali e le Superiore locali, con o
            senza il voto deliberativo dei rispettivi Consigli;

            -  Emanare  speciali  norme  disciplinari  che  però  non  siano
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            contrarie al diritto comune, alle Costituzioni e al Direttorio .
            § 3. Tutte le decisioni capitolari devono essere approvate dal
            Capitolo stesso, con i due terzi delle Vocali presenti.

            Art.  218  -  Tutte  le  suore  possono  suggerire  argomenti  e
            proposte  da trattare  in Capitolo,  purché  li  facciano  pervenire
            alla  Superiora  Generale  un  mese  prima  dell'apertura  del
            Capitolo e siano approvati dal Consiglio Generale.

















            38  Cfr. C.J.C. can 631



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