Page 92 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 217 - § 1. Nel Capitolo Generale ordinario vengono elette
la Superiora Generale, la Vicaria Generale, le Assistenti
Generali.
§ 2. Inoltre è compito del Capitolo Generale:
- Proteggere il patrimonio spirituale dell'Istituto;
- Promuovere un continuo rinnovamento e aggiornamento
della vita religiosa e dell'attività apostolica;
- Emanare norme per la tutela del patrimonio dell'Istituto;
- Stabilire le somme di cui possono disporre la Superiora
Generale, le Superiore Provinciali e le Superiore locali, con o
senza il voto deliberativo dei rispettivi Consigli;
- Emanare speciali norme disciplinari che però non siano
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contrarie al diritto comune, alle Costituzioni e al Direttorio .
§ 3. Tutte le decisioni capitolari devono essere approvate dal
Capitolo stesso, con i due terzi delle Vocali presenti.
Art. 218 - Tutte le suore possono suggerire argomenti e
proposte da trattare in Capitolo, purché li facciano pervenire
alla Superiora Generale un mese prima dell'apertura del
Capitolo e siano approvati dal Consiglio Generale.
38 Cfr. C.J.C. can 631
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