Page 91 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 214 - Sarà eletta Superiora Generale la religiosa che avrà
riportato la maggioranza assoluta, cioè almeno la metà più
uno sul numero delle Vocali presenti. Se nel primo scrutinio
nessuna Religiosa avrà riportato la maggioranza assoluta, si
procede ad un secondo scrutinio e, se necessario, ad un terzo
scrutinio; se al terzo scrutinio nessuna avrà riportato la
maggioranza assoluta, si procede al quarto scrutinio, nel quale
godranno di voce passiva solo le due religiose che al terzo
scrutinio riportarono la maggioranza dei voti. Nel caso che al
quarto scrutinio vi sia uguaglianza di voti si considera eletta la
più anziana di Professione Perpetua e, in parità di Professione,
la maggiore di età.
Art. 215 - § 1. In altra seduta si procede all'elezione della
Vicaria e delle Assistenti Generali.
§ 2. Nell'elezione della Vicaria, delle Assistenti Generali si
faranno solo tre scrutini; al terzo si richiede solo la
maggioranza relativa. In caso di uguaglianza di voti si
considera eletta la più anziana di Professione Perpetua e, in
parità di Professione, la maggiore di età.
Art. 216 - Ogni volta che in Capitolo si procede alla elezione
della Superiora Generale, si procede anche alla elezione della
Vicaria e delle Assistenti Generali.
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