Page 91 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 91

Art. 214 - Sarà eletta Superiora Generale la religiosa che avrà
            riportato  la  maggioranza  assoluta,  cioè  almeno  la  metà  più
            uno  sul  numero  delle  Vocali  presenti.  Se  nel  primo  scrutinio
            nessuna  Religiosa  avrà  riportato  la  maggioranza  assoluta,  si
            procede ad un secondo scrutinio e, se necessario, ad un terzo
            scrutinio;  se  al  terzo  scrutinio  nessuna  avrà  riportato  la
            maggioranza assoluta, si procede al quarto scrutinio, nel quale
            godranno  di  voce  passiva  solo  le  due  religiose  che  al  terzo
            scrutinio riportarono la maggioranza dei voti. Nel caso che al
            quarto scrutinio vi sia uguaglianza di voti si considera eletta la
            più anziana di Professione Perpetua e, in parità di Professione,
            la maggiore di età.


            Art.  215  -  §  1.  In  altra  seduta  si  procede  all'elezione  della
            Vicaria e delle Assistenti Generali.
            §  2.  Nell'elezione  della  Vicaria,  delle  Assistenti  Generali  si
            faranno  solo  tre  scrutini;  al  terzo  si  richiede  solo  la
            maggioranza  relativa.  In  caso  di  uguaglianza  di  voti  si
            considera  eletta  la  più  anziana  di  Professione  Perpetua  e,  in
            parità di Professione, la maggiore di età.


            Art. 216 - Ogni volta che in Capitolo si procede alla elezione
            della Superiora Generale, si procede anche alla elezione della
            Vicaria e delle Assistenti Generali.



















                                        89 
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96