Page 89 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPITOLO GENERALE


            Art.  205  -  Il  Capitolo  Generale  è  regolato  dalle  norme  del
            Diritto Comune, dalle presenti Costituzioni e dal Direttorio.

            Art. 206 - Nel Direttorio Generale siano stabilite le norme per
            la convocazione del Capitolo, per l'ordine da seguirsi e per le
            modalità  da  osservare  nelle  sessioni  preliminari  e  nelle
            elezioni.


            Art. 207 - § 1. Il Capitolo Generale ordinario si celebra ogni sei
            anni,  dev'essere  convocato  dalla  Superiora  Generale  o  dalla
            prò Generale nel caso previsto dall'art. 236.
            §  2.  La  Superiora  Generale,  con  il  consenso  del  Consiglio
            Plenario, può convocare anche un Capitolo straordinario se lo
            esige il bene comune dell'Istituto.


            Art.  208  -  §  1.  L'elezione  della  Superiora  Generale  sarà
            presieduta dalla Superiora Generale uscente.
            §  2.  L'elezione  della  Vicaria  Generale,  e  delle  Assistenti
            Generali sarà presieduta dalla Superiora Generale neo eletta.
            §  3.  Tutte  le  altre  sessioni  del  Capitolo  saranno  presiedute
            dalla  Superiora  Generale  in  carica  con  altre  due  Capitolari,
            elette dal Capitolo stesso nella prima sessione, che formano il
            Collegio di Presidenza.













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