Page 89 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPITOLO GENERALE
Art. 205 - Il Capitolo Generale è regolato dalle norme del
Diritto Comune, dalle presenti Costituzioni e dal Direttorio.
Art. 206 - Nel Direttorio Generale siano stabilite le norme per
la convocazione del Capitolo, per l'ordine da seguirsi e per le
modalità da osservare nelle sessioni preliminari e nelle
elezioni.
Art. 207 - § 1. Il Capitolo Generale ordinario si celebra ogni sei
anni, dev'essere convocato dalla Superiora Generale o dalla
prò Generale nel caso previsto dall'art. 236.
§ 2. La Superiora Generale, con il consenso del Consiglio
Plenario, può convocare anche un Capitolo straordinario se lo
esige il bene comune dell'Istituto.
Art. 208 - § 1. L'elezione della Superiora Generale sarà
presieduta dalla Superiora Generale uscente.
§ 2. L'elezione della Vicaria Generale, e delle Assistenti
Generali sarà presieduta dalla Superiora Generale neo eletta.
§ 3. Tutte le altre sessioni del Capitolo saranno presiedute
dalla Superiora Generale in carica con altre due Capitolari,
elette dal Capitolo stesso nella prima sessione, che formano il
Collegio di Presidenza.
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