Page 88 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 203 - Gli uffici di Superiora Generale, di Vicaria Generale,
            di  Assistenti  Generali,  vengono  conferiti  perelezione  nel
            Capitolo Generale; gli altri, di cui all'art. 202, vengono conferiti
            dalla  Superiora  Generale  con  il  suo  Consiglio  o  per  elezione
            (con scheda o ballottaggio) o per approvazione orale, come è
            prescritto  nei  singoli  casi  dalle  presenti  Costituzioni  e  dal
            Direttorio.  Tutti  gli  altri  incarichi  vengono  assegnati  dalla
            Superiora locale, se la Superiora Generale da sola, o con il suo
            Consiglio, non abbia provveduto diversamente.


            Art. 204 - Nessuna religiosa può accettare uffici o incarichi da
            esercitarsi fuori dell'Istituto senza il permesso della Superiora
            Generale o della Superiora Provinciale.








































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