Page 88 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 203 - Gli uffici di Superiora Generale, di Vicaria Generale,
di Assistenti Generali, vengono conferiti perelezione nel
Capitolo Generale; gli altri, di cui all'art. 202, vengono conferiti
dalla Superiora Generale con il suo Consiglio o per elezione
(con scheda o ballottaggio) o per approvazione orale, come è
prescritto nei singoli casi dalle presenti Costituzioni e dal
Direttorio. Tutti gli altri incarichi vengono assegnati dalla
Superiora locale, se la Superiora Generale da sola, o con il suo
Consiglio, non abbia provveduto diversamente.
Art. 204 - Nessuna religiosa può accettare uffici o incarichi da
esercitarsi fuori dell'Istituto senza il permesso della Superiora
Generale o della Superiora Provinciale.
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