Page 87 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 200 - Le singole case vengono governate dalla Superiora
            locale da sola o con il suo Consiglio o con il Capitolo locale, in
            conformità alle presenti Costituzioni e al Direttorio.


            Art. 201 - § 1. La Superiora Generale ha residenza nella Curia
            Generalizia e la Superiora Provinciale nella Curia Provincializia;
            per ragioni di ufficio possono sempre assentarsi e restare fuori
            sede  il  tempo  necessario,  procurando  che  durante  la  loro
            assenza sia presente, nelle rispettive Curie, chi, a norma delle
            Costituzioni, deve svolgere funzioni di supplenza.
            § 2. A norma del can. 629 del CJC, le Superiore locali devono
            risiedere nella propria casa; possono assentarsi dalla sede per
            giusti  motivi  e  tempi  brevi  previo  permesso  della  Superiora
            Maggiore.


            Art.  202  -  Gli  Uffici  dell'Istituto  sono:  Superiora  Generale,
            Vicaria  Generale,  Assistenti  generali,  Segretaria  Generale,
            Economa  Generale,  Superiora  Provinciale,  Superiora  locale,
            Maestra delle Novizie, Maestra delle Juniores.

























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