Page 87 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 87
Art. 200 - Le singole case vengono governate dalla Superiora
locale da sola o con il suo Consiglio o con il Capitolo locale, in
conformità alle presenti Costituzioni e al Direttorio.
Art. 201 - § 1. La Superiora Generale ha residenza nella Curia
Generalizia e la Superiora Provinciale nella Curia Provincializia;
per ragioni di ufficio possono sempre assentarsi e restare fuori
sede il tempo necessario, procurando che durante la loro
assenza sia presente, nelle rispettive Curie, chi, a norma delle
Costituzioni, deve svolgere funzioni di supplenza.
§ 2. A norma del can. 629 del CJC, le Superiore locali devono
risiedere nella propria casa; possono assentarsi dalla sede per
giusti motivi e tempi brevi previo permesso della Superiora
Maggiore.
Art. 202 - Gli Uffici dell'Istituto sono: Superiora Generale,
Vicaria Generale, Assistenti generali, Segretaria Generale,
Economa Generale, Superiora Provinciale, Superiora locale,
Maestra delle Novizie, Maestra delle Juniores.
85