Page 86 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 193 - Questa comune intesa tra Superiore e consorelle
sarà veramente realizzata se le Superiore ascoltano volentieri
le religiose e promuovono l'unione delle loro forze per il bene
dell'Istituto e della Chiesa e le religiose cooperano con
l'obbedienza attiva e responsabile nell'assolvere i propri
compiti e nell'intraprendere iniziative.
Art. 194 - La collaborazione tra Superiore e consorelle e lo
spirito di vera fraternità nella ricerca del bene comune, degli
interessi dell'Istituto e del servizio della Chiesa saranno
promossi dal Capitolo Generale, dal Consiglio Plenario e dal
Capitolo locale delle singole case; dagli stessi organi sarà
tutelato e promosso il continuo aggiornamento dell'Istituto.
Art. 195 - L'Istituto professa completa ed incondizionata
sottomissione al Romano Pontefice, a cui le suore obbediscono
anche in forza del voto di obbedienza.
Art. 196 - Si professa sottomissione all'Ordinario del Luogo e
da lui si dipende in conformità alle prescrizioni conciliari e del
Diritto Comune.
Art. 197 - La suprema autorità dell'Istituto risiede nel Capitolo
Generale, sia ordinario sia straordinario.
Art. 198 - La Superiora Generale ha autorità su tutte le
Provincie, le religiose e le case dell'Istituto e la esercita da sola
o con il suo Consiglio, a norma del Diritto Comune, delle
presenti Costituzioni e del Direttorio.
Art. 199 - Le Provincie, sono rette dalla Superiora Provinciale
con autorità propria, sotto il diretto controllo della Superiora
Generale.
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