Page 86 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  193  -  Questa  comune  intesa  tra  Superiore  e  consorelle
            sarà veramente realizzata se le Superiore ascoltano volentieri
            le religiose e promuovono l'unione delle loro forze per il bene
            dell'Istituto  e  della  Chiesa  e  le  religiose  cooperano  con
            l'obbedienza  attiva  e  responsabile  nell'assolvere  i  propri
            compiti e nell'intraprendere iniziative.


            Art.  194  -  La  collaborazione  tra  Superiore  e  consorelle  e  lo
            spirito di vera fraternità nella ricerca del bene comune, degli
            interessi  dell'Istituto  e  del  servizio  della  Chiesa  saranno
            promossi  dal  Capitolo  Generale,  dal  Consiglio  Plenario  e  dal
            Capitolo  locale  delle  singole  case;  dagli  stessi  organi  sarà
            tutelato e promosso il continuo aggiornamento dell'Istituto.


            Art.  195  -  L'Istituto  professa  completa  ed  incondizionata
            sottomissione al Romano Pontefice, a cui le suore obbediscono
            anche in forza del voto di obbedienza.
            Art. 196 - Si professa sottomissione all'Ordinario del Luogo e
            da lui si dipende in conformità alle prescrizioni conciliari e del
            Diritto Comune.

            Art. 197 - La suprema autorità dell'Istituto risiede nel Capitolo
            Generale, sia ordinario sia straordinario.


            Art.  198  -  La  Superiora  Generale  ha  autorità  su  tutte  le
            Provincie, le religiose e le case dell'Istituto e la esercita da sola
            o  con  il  suo  Consiglio,  a  norma  del  Diritto  Comune,  delle
            presenti Costituzioni e del Direttorio.


            Art. 199 - Le Provincie, sono rette dalla Superiora Provinciale
            con  autorità  propria,  sotto  il  diretto  controllo  della  Superiora
            Generale.





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