Page 110 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPITOLO V
CORREZIONE PUNIZIONE DIMISSIONE
Art. 291 - Come Cristo è stato inviato dal padre «a guarire
quelli che hanno il cuore contrito» (Lc 4,18), «a cercare e a
salvare ciò che era perduto»(Lc 19,10), così pure la Chiesa
circonda d'affettuose cure quanti sono afflitti dalla umana
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debolezza .
Art. 292 - In questo terreno pellegrinaggio nessuno è senza
peccato, perciò anche nella religiosa rimane la fragilità umana
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per la quale-ella deve combattere e vincere se stessa .
Art. 293 - Le correzioni siano fatte con carità e dolcezza
tenendo presenti le disposizioni interiori per mirare al vero
bene della persona perché possa ravvedersi ed emendare la
sua condotta.
Art. 294 - Ciascuna accolga la correzione come medicina
spirituale e sia animata da buona volontà e vero desiderio
della propria conversione e profitto spirituale.
Art. 295 - Per le mancanze contemplate dal Diritto Comune si
infliggano le relative pene in esso stabilite.
43 Cfr. L.G. 8
44 Cfr. L.G. 8
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