Page 110 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPITOLO V
                CORREZIONE PUNIZIONE DIMISSIONE




            Art.  291  -  Come  Cristo  è  stato  inviato  dal  padre  «a  guarire
            quelli che hanno il cuore contrito» (Lc 4,18), «a cercare  e a
            salvare  ciò  che  era  perduto»(Lc  19,10),  così  pure  la  Chiesa
            circonda  d'affettuose  cure  quanti  sono  afflitti  dalla  umana
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            debolezza .

            Art.  292  -  In  questo  terreno  pellegrinaggio  nessuno  è  senza
            peccato, perciò anche nella religiosa rimane la fragilità umana
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            per la quale-ella deve combattere e vincere se stessa .

            Art.  293  -  Le  correzioni  siano  fatte  con  carità  e  dolcezza
            tenendo  presenti  le  disposizioni  interiori  per  mirare  al  vero
            bene  della  persona  perché  possa  ravvedersi  ed  emendare  la
            sua condotta.


            Art.  294  -  Ciascuna  accolga  la  correzione  come  medicina
            spirituale  e  sia  animata  da  buona  volontà  e  vero  desiderio
            della propria conversione e profitto spirituale.


            Art. 295 - Per le mancanze contemplate dal Diritto Comune si
            infliggano le relative pene in esso stabilite.






            43  Cfr. L.G. 8
            44  Cfr. L.G. 8



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