Page 105 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 272 - § 1. Nelle case dove non vi è il Consiglio, il Capitolo
funge anche da Consiglio locale.
§ 2. Qualora il Consiglio Generale avesse autorizzato a
partecipare al capitolo locale una religiosa di voti temporanei,
il Capitolo locale dove essere sempre distinto dal Consiglio
locale, e a questo non possono partecipare le religiose di voti
temporanei.
Art. 273 - § 1. Nelle case dove vi è un numero di religiose
superiore a sei il Consiglio viene distinto dal Capitolo ed è
formato da tre religiose di voti perpetui nominate dalla
Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio.
§ 2. Le Consigliere vengono nominate per tre anni e si
possono sempre confermare; è facoltà della Superiora
Generale con il consenso del suo Consiglio, per il bene
comune, trasferirle, rimuoverle dall'ufficio o sostituirle.
Art. 274 - Quando il Consiglio è distinto dal Capitolo, questo si
dovrà riunire almeno ogni tre mesi.
Art. 275 - Il Capitolo locale in piena e fraterna concordia deve
portare la cooperazione fattiva e responsabile delle singole
religiose nel promuovere il bene comune, nel coordinare le
iniziative esistenti, nel discutere in fraterno dialogo quelle da
prendersi.
Art. 276 - § 1. Il Consiglio locale deve trattare dell'osservanza
regolare e delle Costituzioni, dello stato economico, delle cose
da vendersi oda comprarsi, del le varie attività delle religiose,
deve esaminare e firmare il registro dell'amministrazione
redatto dall'Economa.
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