Page 109 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 288 - Ogni sei anni l'Economa Generale preparerà un
resoconto dell'Amministrazione del sessennio decorso,
indicando anche i crediti e i debiti, da presentare al Capitolo,
dopo la revisione del Consiglio Generale.
Art. 289 - § 1. Per l'Economa locale vale quanto si è stabilito
all'art. 280, §2. per l'Economa Generale.
§ 2. Ogni mese presenterà al Consiglio locale il registro di
amministrazione con l'elenco dei debiti e dei crediti, perché sia
esaminato e firmato.
§ 3. Al Consiglio locale verranno presentati anche gli altri
registri della Comunità, sia quelli che dipendono per
l'amministrazione da Enti Gestori, sia quelli che riguardano
l'amministrazione delle varie opere gestite dalle religiose.
§ 4. Ogni tre anni l'Economa preparerà un resoconto
dell'amministrazione del triennio decorso, indicando anche i
crediti e i debiti da presentare al Capitolo Generale o al
Consiglio Generale, dopo la revisione del Consiglio locale.
Art. 290 - In ogni casa ci sia l'inventario di tutti i beni mobili, si
tenga sempre aggiornato, si presenti al Capitolo Generale e si
renda noto alla nuova Superiora locale per un controllo
effettivo.
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