Page 109 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  288  -  Ogni  sei  anni  l'Economa  Generale  preparerà  un
            resoconto  dell'Amministrazione  del  sessennio  decorso,
            indicando anche i crediti e i debiti, da presentare al Capitolo,
            dopo la revisione del Consiglio Generale.


            Art. 289 - § 1. Per l'Economa locale vale quanto si è stabilito
            all'art. 280, §2. per l'Economa Generale.

            §  2.  Ogni  mese  presenterà  al  Consiglio  locale  il  registro  di
            amministrazione con l'elenco dei debiti e dei crediti, perché sia
            esaminato e firmato.

            §  3.  Al  Consiglio  locale  verranno  presentati  anche  gli  altri
            registri  della  Comunità,  sia  quelli  che  dipendono  per
            l'amministrazione  da  Enti  Gestori,  sia  quelli  che  riguardano
            l'amministrazione delle varie opere gestite dalle religiose.
            §  4.  Ogni  tre  anni  l'Economa  preparerà  un  resoconto
            dell'amministrazione  del  triennio  decorso,  indicando  anche  i
            crediti  e  i  debiti  da  presentare  al  Capitolo  Generale  o  al
            Consiglio Generale, dopo la revisione del Consiglio locale.


            Art. 290 - In ogni casa ci sia l'inventario di tutti i beni mobili, si
            tenga sempre aggiornato, si presenti al Capitolo Generale e si
            renda  noto  alla  nuova  Superiora  locale  per  un  controllo
            effettivo.



















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