Page 115 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 115

CONCLUSIONE




            Art.  313  -  Essendo  le  Costituzioni  codice  di  vita  spirituale,
            custodia  della  vocazione  e  della  identità  dell'Istituto  47  ,  le
            Religiose  ne  abbiano  profonda  stima  e  venerazione,  ne
            facciano oggetto di continua riflessione personale e siano lette
            comunitariamente nell'Avvento e nella Quaresima.


            Art.  314  -  Benché  le  prescrizioni  delle  Costituzioni  non
            obblighino sotto pena di peccato, a meno che non riguardino
            la  materia  dei  voti  o  riferiscono  leggi  di  Dio  e  della  Chiesa,
            tuttavia  la  loro  osservanza  è  richiesta  dall'impegno  assunto
            nella  professione  per  raggiungere  la  perfezione  a  cui  le
            religiose  devono  tendere;  si  sforzino  dunque,  di  osservarle
            fedelmente.


            Art. 315 - Ogni religiosa ponga il maggior impegno per vivere
            e  testimoniare  queste  Costituzioni,  anelando  sempre  al  più
            perfetto,  in  comunione  con  Cristo  nel  servizio  disponibile  ed
            accogliente verso tutti i fratelli.
            Secondo lo spirito della Venerata Madre Fondatrice:

            a) la preghiera animi la vita di ogni religiosa;
            b) il silenzio renda ogni Comunità vera casa e tempio di Dio;
            c) la diversità degli uffici rafforzi in tutte la più stretta unione;

            d)  lo  spirito  di  carità  e  dì  abnegazione,  che  Cristo  ha
            raccomandato  alla  sua  Chiesa,  sia  il  distintivo  carattere  delle
            SUORE DELLA DOTTRINA CRISTIANA. (Regola Originaria)



            47  Cfr. C.J.C. can.587



                                        113 
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120