Page 115 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CONCLUSIONE
Art. 313 - Essendo le Costituzioni codice di vita spirituale,
custodia della vocazione e della identità dell'Istituto 47 , le
Religiose ne abbiano profonda stima e venerazione, ne
facciano oggetto di continua riflessione personale e siano lette
comunitariamente nell'Avvento e nella Quaresima.
Art. 314 - Benché le prescrizioni delle Costituzioni non
obblighino sotto pena di peccato, a meno che non riguardino
la materia dei voti o riferiscono leggi di Dio e della Chiesa,
tuttavia la loro osservanza è richiesta dall'impegno assunto
nella professione per raggiungere la perfezione a cui le
religiose devono tendere; si sforzino dunque, di osservarle
fedelmente.
Art. 315 - Ogni religiosa ponga il maggior impegno per vivere
e testimoniare queste Costituzioni, anelando sempre al più
perfetto, in comunione con Cristo nel servizio disponibile ed
accogliente verso tutti i fratelli.
Secondo lo spirito della Venerata Madre Fondatrice:
a) la preghiera animi la vita di ogni religiosa;
b) il silenzio renda ogni Comunità vera casa e tempio di Dio;
c) la diversità degli uffici rafforzi in tutte la più stretta unione;
d) lo spirito di carità e dì abnegazione, che Cristo ha
raccomandato alla sua Chiesa, sia il distintivo carattere delle
SUORE DELLA DOTTRINA CRISTIANA. (Regola Originaria)
47 Cfr. C.J.C. can.587
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