Page 111 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 296 - La privazione della voce attiva e passiva si può dare
            solo per i casi contemplati dal Diritto Comune.


            Art.  297  -  §  1.  Se  una  religiosa  dovesse  seminare  discordia
            nella Comunità o dovesse incitare le consorelle a ribellarsi alla
            Superiora, sia punita con la privazione di qualsiasi ufficio per
            un tempo da stabilirsi dal Consiglio Generale.

            §  2.  Se  una  religiosa  si  dovesse  ribellare  alla  Superiora  o
            dovesse ribellarsi alle disposizioni della Visitatrice, sia privata e
            resa  inabile  a  qualsiasi  ufficio  per  un  tempo  da  stabilirsi  dal
            Consiglio Generale, secondo la gravità della mancanza.


            Art.  298  -  La  Superiora  locale  se  non  dovesse  riunire
            mensilmente  il  Consiglio  o  non  dovesse  tenerlo  come
            prescritto  o  comunque  abusasse  della  sua  autorità  non
            osservando le prescrizioni delle presenti Costituzioni, dopo tre
            richiami, sia deposta dall'ufficio.


            Art.  299  -  La  Superiora  Generale,  con  il  consenso  del  suo
            Consiglio  e  per  motivi  particolari,  può  permettere  che  una
            suora  resti  fuori  della  casa  religiosa  fino  ad  un  anno,  salvo
            quanto previsto dal Can. 665 §1.

            Art. 300 - Per l'esclaustrazione di una religiosa ci si attenga ai
            Cann. 686-687.


            Art. 301 - § 1. Colei che, scaduto il tempo della professione,
            vuole uscire dall'Istituto, lo può abbandonare.
            § 2. Chi durante la professione temporanea, per grave causa,
            chiede di lasciare l'Istituto può"ottenere il relativo indulto dalla
            Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio a norma
            del Can. 688.




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