Page 111 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 296 - La privazione della voce attiva e passiva si può dare
solo per i casi contemplati dal Diritto Comune.
Art. 297 - § 1. Se una religiosa dovesse seminare discordia
nella Comunità o dovesse incitare le consorelle a ribellarsi alla
Superiora, sia punita con la privazione di qualsiasi ufficio per
un tempo da stabilirsi dal Consiglio Generale.
§ 2. Se una religiosa si dovesse ribellare alla Superiora o
dovesse ribellarsi alle disposizioni della Visitatrice, sia privata e
resa inabile a qualsiasi ufficio per un tempo da stabilirsi dal
Consiglio Generale, secondo la gravità della mancanza.
Art. 298 - La Superiora locale se non dovesse riunire
mensilmente il Consiglio o non dovesse tenerlo come
prescritto o comunque abusasse della sua autorità non
osservando le prescrizioni delle presenti Costituzioni, dopo tre
richiami, sia deposta dall'ufficio.
Art. 299 - La Superiora Generale, con il consenso del suo
Consiglio e per motivi particolari, può permettere che una
suora resti fuori della casa religiosa fino ad un anno, salvo
quanto previsto dal Can. 665 §1.
Art. 300 - Per l'esclaustrazione di una religiosa ci si attenga ai
Cann. 686-687.
Art. 301 - § 1. Colei che, scaduto il tempo della professione,
vuole uscire dall'Istituto, lo può abbandonare.
§ 2. Chi durante la professione temporanea, per grave causa,
chiede di lasciare l'Istituto può"ottenere il relativo indulto dalla
Superiora Generale con il consenso del suo Consiglio a norma
del Can. 688.
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