Page 114 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  308  -  In  tutti  i  casi  di  cui  ai  Cann.  695  e  696  rimane
            sempre  fermo  il  diritto  della  religiosa  di  comunicare  con  la
            Superiora  Generale  e  di  esporre  a  lei  direttamente  gli
            argomenti a propria difesa. (Can. 698.)

            Art. 309 - La Superiora Generale col suo Consiglio che per la
            validità  deve  constare  di  almeno  quattro  membri,  proceda
            collegialmente ad una accurata valutazione delle prove, degli
            argomenti e delle difese e, se fu deciso per votazione segreta,
            emetterà  il  decreto  di  dimissione;  questo  per  essere  valido,
            esprima almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto.
            (Can. 699).


            Art. 310 - A norma del Can. 700 il decreto di dimissione non
            ha  vigore  se  non  fu  confermato  dalla  Santa  Sede,  alla quale
            vanno  trasmessi  il  decreto  stesso  e  tutti  gli  atti.  Il  decreto
            tuttavia, per avere valore, deve indicare il diritto, di cui gode la
            religiosa  dimessa,  di  ricorrere  all'autorità  competente  entro
            dieci  giorni  dalla  ricezione  della  notifica.  Il  ricorso  ha  effetto
            sospensivo.

            Art.  311  -  Con  la  legittima  dimissione  cessano,  per  il  fatto
            stesso, i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione.
            (Can. 701).


            Art.  312  -  Una  religiosa,  uscita  dall'Istituto  o  legittimamente
            dimessa, non può esigere nulla per il lavoro svolto nell'Istituto;
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            questi, però sia animato da sentimenti di carità evangelica .




            46  Cfr. C.J.C. can.702 §1,2



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