Page 114 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 308 - In tutti i casi di cui ai Cann. 695 e 696 rimane
sempre fermo il diritto della religiosa di comunicare con la
Superiora Generale e di esporre a lei direttamente gli
argomenti a propria difesa. (Can. 698.)
Art. 309 - La Superiora Generale col suo Consiglio che per la
validità deve constare di almeno quattro membri, proceda
collegialmente ad una accurata valutazione delle prove, degli
argomenti e delle difese e, se fu deciso per votazione segreta,
emetterà il decreto di dimissione; questo per essere valido,
esprima almeno sommariamente i motivi, in diritto e in fatto.
(Can. 699).
Art. 310 - A norma del Can. 700 il decreto di dimissione non
ha vigore se non fu confermato dalla Santa Sede, alla quale
vanno trasmessi il decreto stesso e tutti gli atti. Il decreto
tuttavia, per avere valore, deve indicare il diritto, di cui gode la
religiosa dimessa, di ricorrere all'autorità competente entro
dieci giorni dalla ricezione della notifica. Il ricorso ha effetto
sospensivo.
Art. 311 - Con la legittima dimissione cessano, per il fatto
stesso, i voti e insieme gli obblighi derivanti dalla professione.
(Can. 701).
Art. 312 - Una religiosa, uscita dall'Istituto o legittimamente
dimessa, non può esigere nulla per il lavoro svolto nell'Istituto;
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questi, però sia animato da sentimenti di carità evangelica .
46 Cfr. C.J.C. can.702 §1,2
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