Page 108 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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determinato, si possono regolarmente autorizzare e pagare i
relativi interessi.
Art. 284 - Non si può alienare alcuna cosa, né contrarre debiti
ed obbligazioni oltre la somma stabilita dalla Santa Sede senza
il permesso della medesima. Tale permesso è richiesto anche
quando si tratta di alienare donazioni votive e oggetti preziosi
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per storia o per arte . Per somme inferiori, e nei limiti delle
proprie competenze, è sufficiente il consenso, dato per voti
segreti, del rispettivo Consiglio Generale o locale.
Art. 285 — Nelle richieste di autorizzazione a contrarre debiti
ed obbligazioni devono esprimersi gli altri debiti ed
obbligazioni di cui sia gravato l'Istituto, sotto pena di invalidità
del permesso ottenuto.
Art. 286 - § 1. Nel Capitolo Generale si stabilisca quale somma
la Superiora Generale può spendere da sola e quale con il suo
Consiglio; quale somma può autorizzare da sola a spendere
nelle case e quale con il suo Consiglio.
§ 2. Similmente si stabilisca quale somma la Superiora locale
può spendere da sola e quale somma può spendere con il
consenso del suo Consiglio, manifestato con voti segreti.
Art. 287 — In ogni casa vi sarà una Economa, nominata dalla
Superiora Generale con voto deliberativo del suo Consiglio,
che terrà l'amministrazione sotto la direzione e il controllo
della Superiora locale e del suo Consiglio.
42 Cfr. C.J.C. can. 638
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