Page 108 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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determinato,  si  possono  regolarmente  autorizzare  e  pagare  i
            relativi interessi.


            Art. 284 - Non si può alienare alcuna cosa, né contrarre debiti
            ed obbligazioni oltre la somma stabilita dalla Santa Sede senza
            il permesso della medesima. Tale permesso è richiesto anche
            quando si tratta di alienare donazioni votive e oggetti preziosi
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            per storia o per arte . Per somme inferiori, e nei limiti delle
            proprie  competenze,  è  sufficiente  il  consenso,  dato  per  voti
            segreti, del rispettivo Consiglio Generale o locale.

            Art. 285 — Nelle richieste di autorizzazione a contrarre debiti
            ed  obbligazioni  devono  esprimersi  gli  altri  debiti  ed
            obbligazioni di cui sia gravato l'Istituto, sotto pena di invalidità
            del permesso ottenuto.


            Art. 286 - § 1. Nel Capitolo Generale si stabilisca quale somma
            la Superiora Generale può spendere da sola e quale con il suo
            Consiglio;  quale  somma  può  autorizzare  da  sola  a  spendere
            nelle case e quale con il suo Consiglio.

            § 2. Similmente si stabilisca quale somma la Superiora locale
            può  spendere  da  sola  e  quale  somma  può  spendere  con  il
            consenso del suo Consiglio, manifestato con voti segreti.
            Art. 287 — In ogni casa vi sarà una Economa, nominata dalla
            Superiora  Generale  con  voto  deliberativo  del  suo  Consiglio,
            che  terrà  l'amministrazione  sotto  la  direzione  e  il  controllo
            della Superiora locale e del suo Consiglio.






            42  Cfr. C.J.C. can. 638



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