Page 113 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 305 - § 1. La Superiora Generale, con il consenso del suo
            Consiglio, può riammettere alla vita religiosa, senza ripetere il
            Noviziato,  una  ex  professa  tanto  di  voti  temporanei  che
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            perpetui se constata veramente la realtà della Vocazione .
            § 2. La ex professa deve fare un anno di prova prima di essere
            ammessa  ai  voti;  se  si  tratta  di  una  ex  religiosa  di  voti
            temporanei, deve inoltre completare il sessennio di Juniorato.

            Art.  306  -  Una  religiosa  si  deve  ritenere  dimessa  dall'Istituto
            nei casi previsti dal Can. 694; dev'essere dimessa per i delitti
            previsti  dal  Can.  695  e  può  essere  dimessa  anche  per  altre
            cause previste dal Can. 696.
            Art. 307 - A norma del Can. 697, nei casi di cui al Can. 696, se
            la  Superiora  Maggiore,  udito  il  suo  Consiglio,  giudica  che  si
            debba avviare il processo di dimissione:

            1° - raccolga o integri le prove.
            2°  -  ammonisca  la  religiosa,  per  iscritto  o  davanti  a  due
            testimoni  con  la  esplicita  comminazione  della  conseguente
            decisione  in  caso  di  mancato  ravvedimento,  notificandole
            chiaramente  le  cause  della  dimissione  e  accordandole  piena
            facoltà  di  rispondere  in  propria  difesa;  qualora  poi
            l'ammonizione  risulti  inutile,  la  Superiora  proceda  a  una
            seconda, dopo un intervallo di almeno quindici giorni;
            3° - se anche questa seconda ammonizione risultasse inutile e
            se  la  Superiora  Maggiore  col  suo  Consiglio  giudicasse
            sufficientemente  provata  l'incorreggibilità,  e  insufficienti  le
            difese  della  religiosa,  trascorsi  senza  risultato  altri  quindici
            giorni  dall'ultima  ammonizione,  trasmetta  alla  Superiora
            Generale  tutti  gli  atti,  sottoscritti  da  lei  stessa  e  dal  notaio,
            unitamente alle risposte date dalla religiosa e da lei firmate.



            45  Cfr. C.J.C. can.690



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