Page 113 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 305 - § 1. La Superiora Generale, con il consenso del suo
Consiglio, può riammettere alla vita religiosa, senza ripetere il
Noviziato, una ex professa tanto di voti temporanei che
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perpetui se constata veramente la realtà della Vocazione .
§ 2. La ex professa deve fare un anno di prova prima di essere
ammessa ai voti; se si tratta di una ex religiosa di voti
temporanei, deve inoltre completare il sessennio di Juniorato.
Art. 306 - Una religiosa si deve ritenere dimessa dall'Istituto
nei casi previsti dal Can. 694; dev'essere dimessa per i delitti
previsti dal Can. 695 e può essere dimessa anche per altre
cause previste dal Can. 696.
Art. 307 - A norma del Can. 697, nei casi di cui al Can. 696, se
la Superiora Maggiore, udito il suo Consiglio, giudica che si
debba avviare il processo di dimissione:
1° - raccolga o integri le prove.
2° - ammonisca la religiosa, per iscritto o davanti a due
testimoni con la esplicita comminazione della conseguente
decisione in caso di mancato ravvedimento, notificandole
chiaramente le cause della dimissione e accordandole piena
facoltà di rispondere in propria difesa; qualora poi
l'ammonizione risulti inutile, la Superiora proceda a una
seconda, dopo un intervallo di almeno quindici giorni;
3° - se anche questa seconda ammonizione risultasse inutile e
se la Superiora Maggiore col suo Consiglio giudicasse
sufficientemente provata l'incorreggibilità, e insufficienti le
difese della religiosa, trascorsi senza risultato altri quindici
giorni dall'ultima ammonizione, trasmetta alla Superiora
Generale tutti gli atti, sottoscritti da lei stessa e dal notaio,
unitamente alle risposte date dalla religiosa e da lei firmate.
45 Cfr. C.J.C. can.690
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