Page 112 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
P. 112

Art.302  -  §  1.  Allo  scadere  della  professione temporanea,  se
            sussistono giuste cause, una Religiosa può essere esclusa dalla
            successiva  professione,  da  parte  della  Superiora  Generale,
            udito il suo Consiglio.
            §  2.  Una  infermità  fisica  o  psichica,  anche  contratta  dopo  la
            professione, quando a giudizio degli esperti rende non idonea
            alla vita dell'Istituto la religiosa di cui al §1, costituisce motivo
            per non ammetterla alla rinnovazione della professione o alla
            professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a
            negligenza  da  parte  dell'Istituto,  oppure  a  lavori  sostenuti
            nell'Istituto stesso.

            §  3.  Se  però  la  religiosa,  durante  i  voti  temporanei,  diventa
            demente,  anche  se  non  è  in  grado  di  emettere  la  nuova
            professione,  non  può  tuttavia  essere  dimessa  dall'Istituto  a
            norma del Can. 689.
            Art. 303 - Una professa di voti perpetui non chieda l'indulto di
            lasciare  l'Istituto  se  non  per  cause  gravissime  ponderate
            davanti  a  Dio;  presenti  la  sua  domanda  alla  Superiora
            Generale, la quale la inoltrerà alla Santa Sede insieme con il
            voto suo e del suo Consiglio (Can. 691, §1).


            Art.  304  -  L'indulto  di  lasciare  l'Istituto,  una  volta
            legittimamente  concesso  e  notificato  alla  religiosa,  se  da  lei
            non fu rifiutato all'atto di notificazione, comporta per il diritto
            stesso  la  dispensa  dei  voti,  come  pure  da  tutti  gli  obblighi
            derivanti dalla professione. (Can. 692)

















                                        110 
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117