Page 112 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.302 - § 1. Allo scadere della professione temporanea, se
sussistono giuste cause, una Religiosa può essere esclusa dalla
successiva professione, da parte della Superiora Generale,
udito il suo Consiglio.
§ 2. Una infermità fisica o psichica, anche contratta dopo la
professione, quando a giudizio degli esperti rende non idonea
alla vita dell'Istituto la religiosa di cui al §1, costituisce motivo
per non ammetterla alla rinnovazione della professione o alla
professione perpetua, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a
negligenza da parte dell'Istituto, oppure a lavori sostenuti
nell'Istituto stesso.
§ 3. Se però la religiosa, durante i voti temporanei, diventa
demente, anche se non è in grado di emettere la nuova
professione, non può tuttavia essere dimessa dall'Istituto a
norma del Can. 689.
Art. 303 - Una professa di voti perpetui non chieda l'indulto di
lasciare l'Istituto se non per cause gravissime ponderate
davanti a Dio; presenti la sua domanda alla Superiora
Generale, la quale la inoltrerà alla Santa Sede insieme con il
voto suo e del suo Consiglio (Can. 691, §1).
Art. 304 - L'indulto di lasciare l'Istituto, una volta
legittimamente concesso e notificato alla religiosa, se da lei
non fu rifiutato all'atto di notificazione, comporta per il diritto
stesso la dispensa dei voti, come pure da tutti gli obblighi
derivanti dalla professione. (Can. 692)
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