Page 107 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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AMMINISTRAZIONE DEI BENI
Art. 278 - L'Istituto ed ognuna delle sue case hanno la
capacità giuridica di acquistare, possedere, alienare e
amministrare beni mobili ed immobili, secondo il Diritto
Comune e proprio, tenendo conto delle leggi civili.
Art. 279 - L'Istituto viene rappresentato dinanzi allo Stato dalla
Legale Rappresentante nomunata dalla Superiora Generale e
dal suo Consiglio.
Art. 280 - § 1. Tutti i beni mobili e immobili dell'Istituto, come
tale, sono amministrati dall'Economa Generale, sotto la
direzione e il controllo della Superiora Generale e del suo
Consiglio.
§ 2. Inoltre ella riceve e custodisce tutti i proventi pecuniari
della Cassa Generalizia, sotto qualsiasi titolo provengano; è
anche suo compito provvedere alle spese necessarie.
Art. 281 - L'Economa Generale viene nominata dal Consiglio
Generale, deve avere almeno 30 anni di età e cinque di Voti
Perpetui, dura in carica tre anni e può essere riconfermata.
Art. 282 - Ogni semestre l'Economa presenta alla Superiora
Generale e al suo Consiglio il registro di amministrazione con
l'elenco dei crediti e dei debiti per essere controllato e firmato.
Art. 283 - Non si possono contrarre debiti senza aver prima
verificato se, con i consueti introiti e, in un tempo
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