Page 107 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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AMMINISTRAZIONE DEI BENI


            Art.  278  -  L'Istituto  ed  ognuna  delle  sue  case  hanno  la
            capacità  giuridica  di  acquistare,  possedere,  alienare  e
            amministrare  beni  mobili  ed  immobili,  secondo  il  Diritto
            Comune e proprio, tenendo conto delle leggi civili.


            Art. 279 - L'Istituto viene rappresentato dinanzi allo Stato dalla
            Legale  Rappresentante  nomunata  dalla  Superiora  Generale  e
            dal suo Consiglio.


            Art. 280 - § 1. Tutti i beni mobili e immobili dell'Istituto, come
            tale,  sono  amministrati  dall'Economa  Generale,  sotto  la
            direzione  e  il  controllo  della  Superiora  Generale  e  del  suo
            Consiglio.
            §  2.  Inoltre  ella  riceve  e  custodisce  tutti  i  proventi  pecuniari
            della  Cassa  Generalizia,  sotto  qualsiasi  titolo  provengano;  è
            anche suo compito provvedere alle spese necessarie.


            Art.  281  -  L'Economa  Generale  viene  nominata  dal  Consiglio
            Generale, deve avere almeno 30 anni di età e cinque di Voti
            Perpetui, dura in carica tre anni e può essere riconfermata.


            Art.  282  -  Ogni  semestre  l'Economa  presenta  alla  Superiora
            Generale e al suo Consiglio il registro di amministrazione con
            l'elenco dei crediti e dei debiti per essere controllato e firmato.


            Art.  283  -  Non  si  possono  contrarre  debiti  senza  aver  prima
            verificato  se,  con  i  consueti  introiti  e,  in  un  tempo






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