Page 104 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 268 - La Superiora locale non può cambiare le disposizioni
date dalla Superiora Generale, né accordare dispense in modo
permanente, ma solo per casi particolari e per breve tempo
può concedere permessi.
Art. 269 - La Superiora locale può fare lavori e ripartizioni di
rilievo solo dopo l'approvazione del Consiglio locale e la
richiesta scritta alla Superiora Generale.
L'approvazione e l'autorizzazione sia data ugualmente per
iscritto.
Art. 270 - § 1. Durante l'assenza della Superiora locale, la casa
viene governata dalla prima Consigliera, che sarà stata
nominata dalla Superiora Generale con il consenso del suo
Consiglio, o dalla Consigliera più anziana di professione, se
non è stata designata la prima Consigliera.
§ 2. Se l'ufficio della Superiora locale resta vacante supplirà la
prima Consigliera o la Consigliera più anziana fino a quando
non sarà stata nominata la nuova Superiora.
Art. 271 - § 1. Nel governo della casa la Superiora viene
coadiuvata dal Capitolo locale, formato da tutte le religiose di
voti perpetui residenti nella casa e dal Consiglio locale.
§ 2. In casi particolari la Superiora Generale con il consenso
del suo Consiglio, può autorizzare le religiose di voti
temporanei a partecipare al Capitolo locale.
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