Page 104 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 268 - La Superiora locale non può cambiare le disposizioni
            date dalla Superiora Generale, né accordare dispense in modo
            permanente,  ma  solo  per  casi  particolari  e  per  breve  tempo
            può concedere permessi.


            Art. 269 - La Superiora locale può fare lavori e ripartizioni di
            rilievo  solo  dopo  l'approvazione  del  Consiglio  locale  e  la
            richiesta scritta alla Superiora Generale.
            L'approvazione  e  l'autorizzazione  sia  data  ugualmente  per
            iscritto.


            Art. 270 - § 1. Durante l'assenza della Superiora locale, la casa
            viene  governata  dalla  prima  Consigliera,  che  sarà  stata
            nominata  dalla  Superiora  Generale  con  il  consenso  del  suo
            Consiglio,  o  dalla  Consigliera  più  anziana  di  professione,  se
            non è stata designata la prima Consigliera.
            § 2. Se l'ufficio della Superiora locale resta vacante supplirà la
            prima  Consigliera  o  la  Consigliera  più  anziana  fino  a  quando
            non sarà stata nominata la nuova Superiora.


            Art.  271  -  §  1.  Nel  governo  della  casa  la  Superiora  viene
            coadiuvata dal Capitolo locale, formato da tutte le religiose di
            voti perpetui residenti nella casa e dal Consiglio locale.
            § 2. In casi particolari la Superiora Generale con il consenso
            del  suo  Consiglio,  può  autorizzare  le  religiose  di  voti
            temporanei a partecipare al Capitolo locale.










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