Page 85 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPITOLO VII
ORDINAMENTO E GOVERNO
DELL'ISTITUTO
SERVIZIO DI AUTORITÀ
Art. 190 - L'ordinamento e il governo devono essere adattati
alla vita dell'Istituto e devono ordinarla in modo da favorirne
sempre lo sviluppo e il continuo aggiornamento, così come la
struttura della Chiesa è adattata e inserita al Mistero della
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Chiesa stessa .
Art. 191 - Nella Chiesa, l'ufficio gerarchico non costituisce una
posizione di privilegio o di superiorità rispetto agli altri fedeli,
ma solo una posizione di servizio, poiché fra tutti i fedeli che
formano il popolo di Dio vige una vera uguaglianza riguardo
alla dignità e all'azione comune nell'edificare il Corpo di Cristo.
La distinzione infatti, posta dal Signore tra i sacri ministri egli
altri fedeli, comporta, per l'edificazione del Corpo di Cristo, un
necessario reciproco legame: che i ministri servano agli altri
fedeli e che questi prestino volentieri la loro collaborazione48.
Art. 192 - Anche nel nostro Istituto, che vive del Vangelo ed è
inserito nella Chiesa, le religiose devono conservare una vera
uguaglianza ed umiltà, in modo che mentre le Superiore e
quelle che rivestono uffici si assumono la piena responsabilità
dei loro incarichi, le altre devono curare, con somma diligenza,
il lavoro e gli interessi della comunità in pieno spirito di
fraternità, di amore e di collaborazione .
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36 Cfr. C.J.C. can.578
37 Cfr. L.G. 32
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