Page 85 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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CAPITOLO VII

                       ORDINAMENTO E GOVERNO
                                DELL'ISTITUTO



            SERVIZIO DI AUTORITÀ

            Art. 190 - L'ordinamento e il governo devono essere adattati
            alla vita dell'Istituto e devono ordinarla in modo da favorirne
            sempre lo sviluppo e il continuo aggiornamento, così come la
            struttura  della  Chiesa  è  adattata  e  inserita  al  Mistero  della
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            Chiesa stessa .

            Art. 191 - Nella Chiesa, l'ufficio gerarchico non costituisce una
            posizione di privilegio o di superiorità rispetto agli altri fedeli,
            ma solo una posizione di servizio, poiché fra tutti i fedeli che
            formano  il  popolo  di  Dio  vige  una  vera  uguaglianza  riguardo
            alla dignità e all'azione comune nell'edificare il Corpo di Cristo.
            La distinzione infatti, posta dal Signore tra i sacri ministri egli
            altri fedeli, comporta, per l'edificazione del Corpo di Cristo, un
            necessario  reciproco  legame:  che  i  ministri  servano  agli  altri
            fedeli e che questi prestino volentieri la loro collaborazione48.

            Art. 192 - Anche nel nostro Istituto, che vive del Vangelo ed è
            inserito nella Chiesa, le religiose devono conservare una vera
            uguaglianza  ed  umiltà,  in  modo  che  mentre  le  Superiore  e
            quelle che rivestono uffici si assumono la piena responsabilità
            dei loro incarichi, le altre devono curare, con somma diligenza,
            il  lavoro  e  gli  interessi  della  comunità  in  pieno  spirito  di
            fraternità, di amore e di collaborazione .
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            36  Cfr. C.J.C. can.578
            37  Cfr. L.G. 32



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