Page 35 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  26  -  La  religiosa,  con  la  castità  consacrata,  raggiunge  il
            completo  e  armonico  sviluppo  della  propria  persona,  che
            consiste  nel  pieno  dominio  ed  equilibrio  di  tutte  le  proprie
            forze fisiche e morali, spirituali ed affettive; tale completezza e
            perfezionamento  è  la  risultante  dell'intima  unione  della  sua
            anima con Dio, bene supremo.


            Art. 27 - La chiamata del Signore alla vita evangelica, mentre
            esige la rinuncia a legame umano, crea la comunità religiosa,
            che è la famiglia fondata sulla fede, nella comune ricerca del
            medesimo ideale.

            Le  forze  dell'amore,  per  nulla  distrutte,  assumono  un  nuovo
            indirizzo,  da  cui  scaturisce  la  vera  carità  fraterna,  elemento
            prezioso  che  garantisce  con  maggiore  sicurezza  l'osservanza
            della castità.

            Art.  28  -  Con  il  voto  di  castità  la  Religiosa  accetta  di  vivere
            nella perfetta continenza il celibato; accetta altresì la rinuncia
            al matrimonio e si impegna, per nuovo titolo, ad astenersi da
            ogni  atto  contrario  al  la  virtù  stessa,  per  essere  santa  e
            immacolata nel corpo e nello spirito.
            Perciò,   quasi   per   istinto   soprannaturale,   respingerà
            generosamente tutto ciò che può ostacolare la sua castità, e la
            stessa  osservanza  del  sesto  e  nono  comandamento  sarà
            oggetto del suo impegno ascetico.

















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