Page 35 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 26 - La religiosa, con la castità consacrata, raggiunge il
completo e armonico sviluppo della propria persona, che
consiste nel pieno dominio ed equilibrio di tutte le proprie
forze fisiche e morali, spirituali ed affettive; tale completezza e
perfezionamento è la risultante dell'intima unione della sua
anima con Dio, bene supremo.
Art. 27 - La chiamata del Signore alla vita evangelica, mentre
esige la rinuncia a legame umano, crea la comunità religiosa,
che è la famiglia fondata sulla fede, nella comune ricerca del
medesimo ideale.
Le forze dell'amore, per nulla distrutte, assumono un nuovo
indirizzo, da cui scaturisce la vera carità fraterna, elemento
prezioso che garantisce con maggiore sicurezza l'osservanza
della castità.
Art. 28 - Con il voto di castità la Religiosa accetta di vivere
nella perfetta continenza il celibato; accetta altresì la rinuncia
al matrimonio e si impegna, per nuovo titolo, ad astenersi da
ogni atto contrario al la virtù stessa, per essere santa e
immacolata nel corpo e nello spirito.
Perciò, quasi per istinto soprannaturale, respingerà
generosamente tutto ciò che può ostacolare la sua castità, e la
stessa osservanza del sesto e nono comandamento sarà
oggetto del suo impegno ascetico.
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