Page 30 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 6 - Le religiose, obbedendo spontaneamente alla divina
chiamata, si consacrano liberamente a Dio, consapevoli che,
per mezzo della Professione religiosa, si impegnano davanti a
Dio, alla Chiesa e alla fraternità a vivere nell'Istituto in
conformità al Vangelo, secondo lo spirito che gli è proprio.
Art. 7 - Come S. Francesco ottenne dal Signore di vivere il
Vangelo in «semplicità e purità di spirito», similmente le
religiose si sforzino di interpretarlo come la Chiesa lo intende,
illuminata dallo Spirito Santo, e di viverlo in autenticità e
pienezza come le Costituzioni ci indicano.
Art. 8 - In questo spirito l'osservanza delle Costituzioni non è
solo vincolo esteriore di precetti, ma soprattutto legge
interiore di carità e di grazia.
Art. 9 - La sorgente da cui scaturisce, l'ambiente in cui si
sviluppa e la meta a cui tende la nostra spiritualità è il Mistero
di Dio Uno e Trino, come ci viene proposto dalla Rivelazione e
al quale abbiamo accesso per mezzo di Gesù Cristo, nella
gloria dello Spirito Santo; in esso le religiose trovano l'alimento
per la loro pietà, attraverso le Sacre Scritture e la Liturgia.
Art. 10 - La nostra vita sia una perenne glorificazione del
Mistero trinitario: in ogni istante crediamo con fermezza ed
umiltà, onoriamo, adoriamo, serviamo, amiamo, lodiamo e
ringraziamo, soprattutto glorifichiamo Dio Eterno, Unità e
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.
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