Page 30 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  6  -  Le  religiose,  obbedendo  spontaneamente  alla  divina
            chiamata,  si  consacrano  liberamente  a  Dio,  consapevoli  che,
            per mezzo della Professione religiosa, si impegnano davanti a
            Dio,  alla  Chiesa  e  alla  fraternità  a  vivere  nell'Istituto  in
            conformità al Vangelo, secondo lo spirito che gli è proprio.

            Art.  7  -  Come  S.  Francesco  ottenne  dal  Signore  di  vivere  il
            Vangelo  in  «semplicità  e  purità  di  spirito»,  similmente  le
            religiose si sforzino di interpretarlo come la Chiesa lo intende,
            illuminata  dallo  Spirito  Santo,  e  di  viverlo  in  autenticità  e
            pienezza come le Costituzioni ci indicano.


            Art. 8 - In questo spirito l'osservanza delle Costituzioni non è
            solo  vincolo  esteriore  di  precetti,  ma  soprattutto  legge
            interiore di carità e di grazia.


            Art.  9  -  La  sorgente  da  cui  scaturisce,  l'ambiente  in  cui  si
            sviluppa e la meta a cui tende la nostra spiritualità è il Mistero
            di Dio Uno e Trino, come ci viene proposto dalla Rivelazione e
            al  quale  abbiamo  accesso  per  mezzo  di  Gesù  Cristo,  nella
            gloria dello Spirito Santo; in esso le religiose trovano l'alimento
            per la loro pietà, attraverso le Sacre Scritture e la Liturgia.


            Art.  10  -  La  nostra  vita  sia  una  perenne  glorificazione  del
            Mistero  trinitario:  in  ogni  istante  crediamo  con  fermezza  ed
            umiltà,  onoriamo,  adoriamo,  serviamo,  amiamo,  lodiamo  e
            ringraziamo,  soprattutto  glorifichiamo  Dio  Eterno,  Unità  e
            Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.










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