Page 37 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 32 - Le religiose, in spirito di povertà, nel loro ufficio
sentano di obbedire alla comune legge del lavoro che deve
costituire il mezzo del loro vivere e il grande capitale del quale
vivono come povere; stimino il lavoro come dono di Dio per il
compimento della loro vocazione, essendo espressione della
Sua volontà e mezzo di perfezione spirituale, perché nel lavoro
glorificano Dio e perfezionano in sé l'immagine stessa di Dio.
Art. 33 - La perfezione della povertà esige che la religiosa non
disponga di nulla e che sia interamente spoglia di sé e sempre
disponibile all'obbedienza; tutto ciò che siamo infatti o
abbiamo o possiamo, dobbiamo considerarlo dono di Dio a
beneficio del prossimo.
Art. 34 - Con il voto di povertà la religiosa rinuncia al diritto di
usare e di disporre lecitamente di qualsiasi cosa temporale
stimabile di prezzo, senza il permesso della legittima superiora,
conserva, però, la proprietà dei suoi beni e la capacità di
acquistarne altri.
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