Page 37 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art.  32  -  Le  religiose,  in  spirito  di  povertà,  nel  loro  ufficio
            sentano  di  obbedire  alla  comune  legge  del  lavoro  che  deve
            costituire il mezzo del loro vivere e il grande capitale del quale
            vivono come povere; stimino il lavoro come dono di Dio per il
            compimento  della  loro  vocazione,  essendo  espressione  della
            Sua volontà e mezzo di perfezione spirituale, perché nel lavoro
            glorificano Dio e perfezionano in sé l'immagine stessa di Dio.

            Art. 33 - La perfezione della povertà esige che la religiosa non
            disponga di nulla e che sia interamente spoglia di sé e sempre
            disponibile  all'obbedienza;  tutto  ciò  che  siamo  infatti  o
            abbiamo  o  possiamo,  dobbiamo  considerarlo  dono  di  Dio  a
            beneficio del prossimo.


            Art. 34 - Con il voto di povertà la religiosa rinuncia al diritto di
            usare  e  di  disporre  lecitamente  di  qualsiasi  cosa  temporale
            stimabile di prezzo, senza il permesso della legittima superiora,
            conserva,  però,  la  proprietà  dei  suoi  beni  e  la  capacità  di
            acquistarne altri.


























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