Page 39 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 39 - § 1. Perché le religiose possano realizzare un maggior
distacco dalle cose terrene, nello spirito della povertà, l'Istituto
permette, a quelle che lo desiderano, la rinuncia ai beni
patrimoniali che hanno o potranno avere; tale atto si compia
solo dopo l'emissione della Professione Perpetua e col
permesso della Superiora Generale.
§ 2. La richiesta alla Superiora Generale per poter fare la
rinuncia radicale e la sua risposta devono essere fatte in
iscritto ed archiviate.
§ 3. La rinuncia ai beni patrimoniali di cui al §1. lascia intatta
alla religiosa la capacità di acquistare, possedere ed ereditare.
Art. 40 - L'Istituto può possedere beni mobili ed immobili
necessari al sostenimento dei suoi membri e alla realizzazione
delle opere di apostolato; tuttavia, si eviti ogni apparenza di
lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni.
Art. 41 - § 1. Per vivere il vero spirito di povertà non è
sufficiente che la religiosa sia soggetta ai Superiori nell'uso dei
beni, ma occorre la pratica di una povertà interna ed esterna
nella più grande semplicità e modestia.
§ 2. Pertanto la vita delle religiose sia una perenne
testimonianza della povertà evangelica che si rivela nei vestiti,
nell'abitazione, nel vitto, nell'apostolato, nell'uso povero di
cose povere, nel sostentamento dei poveri e degli orfani e nel
conservare saldo fra le singole case dell'Istituto il vincolo della
carità nelle rispettive necessità.
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