Page 39 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 39 - § 1. Perché le religiose possano realizzare un maggior
            distacco dalle cose terrene, nello spirito della povertà, l'Istituto
            permette,  a  quelle  che  lo  desiderano,  la  rinuncia  ai  beni
            patrimoniali che hanno o potranno avere; tale atto si compia
            solo  dopo  l'emissione  della  Professione  Perpetua  e  col
            permesso della Superiora Generale.

            §  2.  La  richiesta  alla  Superiora  Generale  per  poter  fare  la
            rinuncia  radicale  e  la  sua  risposta  devono  essere  fatte  in
            iscritto ed archiviate.

            § 3. La rinuncia ai beni patrimoniali di cui al §1. lascia intatta
            alla religiosa la capacità di acquistare, possedere ed ereditare.


            Art.  40  -  L'Istituto  può  possedere  beni  mobili  ed  immobili
            necessari al sostenimento dei suoi membri e alla realizzazione
            delle  opere  di  apostolato;  tuttavia,  si  eviti  ogni  apparenza  di
            lusso, di lucro eccessivo e di accumulazione di beni.
            Art.  41  -  §  1.  Per  vivere  il  vero  spirito  di  povertà  non  è
            sufficiente che la religiosa sia soggetta ai Superiori nell'uso dei
            beni, ma occorre la pratica di una povertà interna ed esterna
            nella più grande semplicità e modestia.

            §  2.  Pertanto  la  vita  delle  religiose  sia  una  perenne
            testimonianza della povertà evangelica che si rivela nei vestiti,
            nell'abitazione,  nel  vitto,  nell'apostolato,  nell'uso  povero  di
            cose povere, nel sostentamento dei poveri e degli orfani e nel
            conservare saldo fra le singole case dell'Istituto il vincolo della
            carità nelle rispettive necessità.
















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