Page 38 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 35 - § 1. Le religiose prima di emetterei loro primi voti,
devono cedere l'amministrazione e disporre dell'uso e
usufrutto dei propri beni, qualora li avessero, in favore di chi
vogliono o anche dell'Istituto, qualora questi accetti.
Tale atto di cessione si faccia in piena libertà, senza influenza
da parte di alcuno, sia revocabile e cessi di aver valore qualora
la religiosa uscisse dall'Istituto.
§ 2. Per mutare tale disposizione, qualora fosse necessario, si
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richiede il permesso della Superiora Generale .
Art. 36 - Le suore, prima di emettere i voti perpetui, facciano
liberamente il testamento, valido secondo il diritto civile, dei
loro beni presenti e futuri; qualora si intendesse mutarlo, dopo
i voti perpetui, si richiede il permesso della Superiora Generale
con il parere del suo Consiglio.
Art. 37 - § 1. Tutto ciò che viene dato alla religiosa come
frutto del suo lavoro o in vista dell'Istituto, come pure le
pensioni, le assicurazioni e i doni, appartengono all'Istituto e
devono essere ceduti per intero alla comunità.
§ 2. Non si permette in alcun modo alle religiose avere presso
di sé, presso l'Economa o presso altri, somme di denaro per le
proprie necessità.
Art. 38 - Le suore professe possono compiere tutti gli atti
riferentesi alla conservazione della proprietà e prescritti dalle
leggi civili, purché ne abbiano ottenuto il permesso dalla
Superiora Generale.
6 Cfr. CJC can.668 §1e §2
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