Page 38 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 35 - § 1. Le religiose prima di emetterei loro primi voti,
            devono  cedere  l'amministrazione  e  disporre  dell'uso  e
            usufrutto dei propri beni, qualora li avessero, in favore di chi
            vogliono o anche dell'Istituto, qualora questi accetti.
            Tale atto di cessione si faccia in piena libertà, senza influenza
            da parte di alcuno, sia revocabile e cessi di aver valore qualora
            la religiosa uscisse dall'Istituto.
            § 2. Per mutare tale disposizione, qualora fosse necessario, si
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            richiede il permesso della Superiora Generale .


            Art. 36 - Le suore, prima di emettere i voti perpetui, facciano
            liberamente  il  testamento,  valido  secondo  il  diritto  civile,  dei
            loro beni presenti e futuri; qualora si intendesse mutarlo, dopo
            i voti perpetui, si richiede il permesso della Superiora Generale
            con il parere del suo Consiglio.


            Art.  37  -  §  1.  Tutto  ciò  che  viene  dato  alla  religiosa  come
            frutto  del  suo  lavoro  o  in  vista  dell'Istituto,  come  pure  le
            pensioni, le assicurazioni e i doni, appartengono all'Istituto e
            devono essere ceduti per intero alla comunità.

            § 2. Non si permette in alcun modo alle religiose avere presso
            di sé, presso l'Economa o presso altri, somme di denaro per le
            proprie necessità.


            Art.  38  -  Le  suore  professe  possono  compiere  tutti  gli  atti
            riferentesi  alla  conservazione  della  proprietà  e prescritti dalle
            leggi  civili,  purché  ne  abbiano  ottenuto  il  permesso  dalla
            Superiora Generale.




            6  Cfr. CJC can.668 §1e §2



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