Page 34 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 22 - Con la Professione la religiosa viene inserita nella vita
            dell'Istituto perché, per essa, ella si consacra a Dio nel servizio
            della Chiesa.


            Art.  23  -  La  religiosa  conforma  a  Cristo,  divino  modello,
            conducendo una vita evangelica nella donazione al servizio di
            Dio e dei fratelli, nell'obbedienza e nella disponibilità generosa
            ai divini voleri, nello spogliamento di sé e nella rinuncia ai beni
            di  questo  mondo;  la  religiosa,  con  i  voti  pubblici,  si  obbliga
            all'osservanza  dei  Consigli  Evangelici  della  castità,  povertà  e
            obbedienza.


            CASTITA’


            Art. 24 - Per mezzo della castità, insigne dono che il Signore
            concede,  le  religiose  sono  unicamente  sollecite  nel  «servire,
            amare, adorare il Signore con purezza di cuore e semplicità di
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            mente, come soprattutto Egli vuole» . Siano consapevoli che la
            castità  religiosa  tanto  più  è  perfetta  quanto  più  testimonia
            l'amore di Cristo.


            Art. 25 - La castità, lungi dall'essere impoverimento di affetto
            o  diminuzione  di  personalità,  è  donazione  generosa  a  Cristo
            con  un  vincolo  sacro  che  rende  l'anima  Sua  sposa.  Nella
            ricerca in Dio di un amore totale ed esclusivo, il cuore indiviso
            della  religiosa  rimane  libero  da  qualsiasi  legame  o
            preoccupazione  umana;  si  rende  pienamente  disponibile  per
            accendersi maggiormente di carità verso Dio e verso i fratelli
            per dedicarsi al servizio di Dio e della Chiesa.




            3  Cfr. I Regola, cap.20



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