Page 34 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 22 - Con la Professione la religiosa viene inserita nella vita
dell'Istituto perché, per essa, ella si consacra a Dio nel servizio
della Chiesa.
Art. 23 - La religiosa conforma a Cristo, divino modello,
conducendo una vita evangelica nella donazione al servizio di
Dio e dei fratelli, nell'obbedienza e nella disponibilità generosa
ai divini voleri, nello spogliamento di sé e nella rinuncia ai beni
di questo mondo; la religiosa, con i voti pubblici, si obbliga
all'osservanza dei Consigli Evangelici della castità, povertà e
obbedienza.
CASTITA’
Art. 24 - Per mezzo della castità, insigne dono che il Signore
concede, le religiose sono unicamente sollecite nel «servire,
amare, adorare il Signore con purezza di cuore e semplicità di
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mente, come soprattutto Egli vuole» . Siano consapevoli che la
castità religiosa tanto più è perfetta quanto più testimonia
l'amore di Cristo.
Art. 25 - La castità, lungi dall'essere impoverimento di affetto
o diminuzione di personalità, è donazione generosa a Cristo
con un vincolo sacro che rende l'anima Sua sposa. Nella
ricerca in Dio di un amore totale ed esclusivo, il cuore indiviso
della religiosa rimane libero da qualsiasi legame o
preoccupazione umana; si rende pienamente disponibile per
accendersi maggiormente di carità verso Dio e verso i fratelli
per dedicarsi al servizio di Dio e della Chiesa.
3 Cfr. I Regola, cap.20
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