Page 388 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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                   53° - Senza necessità non abbiano relazione epistolare con alcu-
                na persona ed ogni lettera che scrivono, o ricevono, sia sempre rive-
                duta prima dalla Superiora.
                   54° - In questa legge non sono comprese le lettere dirette all'Ordi-
                nario, al Direttore ed al Confessore. Sia anzi dovere della Superiorità
                lasciare su ciò alle suddite tutta intera la libertà senza  manifesta-
                re  in alcun modo rincrescimento,  o  meraviglia per tali  relazioni
                epistolari.  Da tale legge vanno esenti anche le lettere di risposta
                dei sopra citati.
                   55° - Le Suore sono soggette a clausura locale e non a  clausura
                personale.Perciò  nel'interno  della  casa non  entri  alcuna  persona,
                fuori  di vera necessità.  In  tal  caso la Superiora ed un'altra Suora
                accompagnino la persona che entra nella casa.
                   56° - Eccettuati i libri di divozione,  nessuna delle Suore ritenga
                presso di se libri che non siano esaminati dal Confessore.
                   57° - E' proibito assolutamente alle Suore di farsi fotografare sen-
                za  l'espressa licenza della Superiora; come pure ritenere presso di
                loro fotografie,  tranne quelle dei parenti più stretti e  ciò  si rimette
                alla prudenza della Superiora stessa.

                   Cap. IV - Del Vitto
                   58°  - Il  vitto  delle  Suore  sarà sufficiente,  ma  ordinario,  come
                conviensi alle  poverelle  di  Gesù Cristo.  La mattina prenderanno il
                caffé senza latte e senza  altre cose,  quando su ciò  non si dispensi
                dalla Superiora.
                   59° - Per il  pranzo abbiano minestra ed una pietanza, a  cui po-
                tranno aggiungere frutta e formaggio ed un po' di vino, se la Provvi-
                denza lo manda.
                   60° - Nelle maggiori solennità, in qualche giorno di ricreazione ed
                in circostanze particolari di fatica o altro, si potrà aumentare la loro
                povera mensa di un piatto. Per cena abbiano un piatto, sia carne,
                siano uova od altro,  a  cui potranno aggiungere  un po'  d'insalata:
                moderatissimo sia l' uso del vino.
                   61 ° - Il pane sia dato a tutte secondo il bisogno di ognuna. Il vitto
                nel refettorio deve essere uguale per tutte, senza distinzione di Su-
                periora  e  suddite.  Nessuna delle  Sorelle  tenga presso  di sé,  nella
                cella, cosa commestibile, o potabile e chi opererà diversamente sarà
                punita dalla Superiora locale.
                   62° - In publica mensa nessuna faccia mortificazioni volontarie
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