Page 392 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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                 In generale le Suore parlino sempre con voce dimessa, evitando pa-
                 role inutili e frascherie di mondo.
                    90°- Dalle ore 8 alle  10 del mattino, al suono del campanello, si
                 farà silenzio rigoroso.  Lo  stesso dall'l  alle 3 del giorno e dall'ora del
                 riposo della sera alla levata della mattina.
                    91 ° - Si proibisce alle Suore di entrare nelle celle altrui senza il
                 permesso della Superiora,  o  tenervi colloqui,  ma solamente è per-
                 messo alle ufficiali ed alla Superiora di entrarvi per eseguire il  pro-
                 prio ufficio. Vi sia adunque una stanza comune, dove le Suore pos-
                 sano riunirsi insieme in santa conversazione nei tempi e  nelle  ore
                 stabilite dall'orario comune di tutti gli atti della comunità.
                    92° - Finalmente nelle conversazioni si usino dalle Suore mode-
                 ste e religiose parole, guardandosi diligentemente da profani e ridi-
                 coli discorsi, massime se feriscono la modestia e la carità fraterna.

                    Capo VI - Ordinamento interno della Comunità.
                    Questo capitolo è il  2° della Regola primitiva. Si prenderà come
                 stà, sopprimendo i nn.  13, 14, e 16. Così pure si far per i capp. 7, 8,
                 9,10 e  12.

                    Capo VII - Della scuola interna
                    (Capitolo 4° della Regola primitiva).

                    Capo VIII  - Della Dottrina Cristiana
                    (Capitolo 5° della Regola primitiva)

                    Capo IX - Dell' assistenza agl' infermi
                    (Capitolo 6° della Regola primitiva)

                    Capo X - Dell'Amministrazione domestica
                    (Capitolo 7° della Regola primitiva)

                    Capo XI - Della correzione paterna, della denunzia e della mortifi-
                 cazione da imporsi alle colpevoli.

                    A) Della correzione paterna e della denunzia
                    1 ° - La correzione paterna è un atto di carità, che deve farsi dalla
                 religiosa ogni qualvolta sorprende una sua consorella in alcuno fallo
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