Page 393 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
P. 393

391


            notabile. Fallo notabile s'intende quello da cui possa risultarne pre-
            giudizio, o spirituale o temporale, sia alle delinquenti, che all'Istitu-
            to. Allora la zelante religiosa corregga la sua consorella, ma in segre-
            to,  o con spirito di umiltà e di dolcezza,  non volendo la confusione,
            ma bensì il ravvedimento della colpevole.
               2°  - Badino  però le  religiose  a  non  accendersi di zelo  per ogni
            piccola mancanza e non diportarsi verso le  colpevoli con asprezza,
            affinché il rimedio non divenga peggiore del male e la carità non resti
            piuttosto offesa,  che praticata.  La Superiora,  che per debito verso
            l'ufficio corregge,  deve salutevolmente correggere le mancanze, an-
            che più piccole e se troverà di aver ecceduto nei modi, basterà che se
            ne umilii dinanzi a  Dio.
               3° - Le  inferiori non correggano le  maggiori,  ma ingenuamente
            dicano il loro parere, quando dalle medesime ne sono richieste. Niuna,
            poi, di qualunque autorità ella sia, per ufficio o per anzianità, ardi-
            sca correggere la Superiora, sia su-difetti personali, sia sul governo
             dell'Istituto.  In  tal  caso potrebbero fare  alla Superiora qualche ri-
            spettosa rimostranza, la Vicaria e la Suora più anziana insieme.
               4°  - Che se la delinquente,  più volte  corretta,  non si fosse  mai
             emendata, allora la religiosa deve riferirlo alla Superiora. Né alcuna,
             ciò  facendo,  deve  temere di mancare alla carità,  perché anzi è un
             atto di carità vera lo  studiare tutte le maniere di salvare la propria
             consorella e togliere ogni via di scandalo.
               5° - Che se per disgrazia alcuna delle consorelle venisse a cadere,
             o dentro o fuori dell' Istituto, in qualche fallo gravissimo, che recasse
             disonore all'Istituto, allora tutte sono obbligate a manifestarlo subi-
             to alla Superiora e questa immediatamente deve riferirlo al Direttore
             dell'  Istituto,  che ne formerà formale processo da presentarlo,  poi,
             all'Ordinario Diocesano, dal quale dipende la decisione da prender-
             si. Per impedire a tutto potere ogni sconcerto e disordine, la Superio-
             ra sia tutta occhi e faccia che non s' introduchino nell'Istituto abusi,
             né che veruna Suora abbia speciale amicizia con le persone del secolo.
               B) Della penitenza da imporsi alle colpevoli

                1 ° - Chi colpevolmente mancherà agli atti comuni del Coro, refet-
             torio,  ecc.,  ecc.,  se ne renderà in colpa e per la prima volta dirà un
             Pater,  Ave  a  braccia aperte in refettorio.  Se vi  ricadrà con qualche
             frequenza si priverà o  della pietanza e  della Comunione a  giudizio
             della Superiora; la quale, però, riguardo alla Comunione se la inten-
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398