Page 386 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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                subito rinnovarsi.

                   Al Del voto dell'Ubbidienza.
                   36° - In virtù del voto di Ubbidienza le Suore sono tenute di rice-
                vere ed eseguire tutte le ordinazioni della S. Sede che le riguardano;
                dell'Ordinario Diocesano e di ubbidire ai comandi della Superiorità
                dell'Istituto in tutto ciò che è conforme alle presenti Regole.
                   37° - La disubbidienza, in altre cose non comprese nel preceden-
                te numero,  come la disubbidienza a  qualsiasi altro Superiore,  non
                costituisce  trasgressione di  voto,  ma trasgressione della virtù del-
                l'ubbidienza,  alla quale sono strettamente obbligate  più degli altri
                fedeli.
                   38° - Debbono le Suore ubbidire al rispettivo Vescovo Diocesano
                nei  limiti  dei  Sacri  Canoni  e  delle  Costituzioni  ed  Ordinazioni
                apostoliche.
                   39° - Le Suore si rammentino spesso che col voto di ubbidienza
                hanno fatto a  Dio il  più bel sacrificio di se stesse, rinunziando alla
                propria volontà, perciò siano sempre pronte ai cenni della Superio-
                ra. Questa però non ricorra al precetto formale di ubbidienza se non
                dopo di aver fatto uso invano dei mezzi di carità e di persuasione.

                   B) Del voto di Povertà.
                   40° - Le  Suore della  Dottrina Cristiana.abbracciando il  voto  di
                Povertà,  fanno a  Dio  cosa gratissima e  si renderanno degne di un
                premio eterno, come dice Nostro Signore Gesù Cristo: Beati i poveri
                di spirito, perché di essi è il regno dei Cieli.
                   41 ° - Le Professe di questo Istituto possono conservare il dominio
                radicale dei loro beni; ma è loro assolutamente proibito di serbarne
                l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso. Ed è perciò che esse debbono
                cedere prima di professare, puranco con un atto privato, l'ammini-
                strazione,  l'usufrutto  e  l'uso  a  chiunque parrà loro  ed  eziandio  al
                proprio Istituto, se così loro parrà.
                   42° - Le Suore che professano in questo Istituto ritengono il  do-
                minio così detto radicale e ritengono, altresì, la capacità di ereditare,
                anche  dopo  la professione.  Quelle Suore che  civilmente venissero
                nominate  proprietarie  dei  beni  dell'Istituto,  non  credano  di  avere
                perciò diritto su tali beni, anche nel foro della coscienza: ma devono
                essere disposte a farne la rinunzia civile, ogni qual volta la Superio-
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