Page 386 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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subito rinnovarsi.
Al Del voto dell'Ubbidienza.
36° - In virtù del voto di Ubbidienza le Suore sono tenute di rice-
vere ed eseguire tutte le ordinazioni della S. Sede che le riguardano;
dell'Ordinario Diocesano e di ubbidire ai comandi della Superiorità
dell'Istituto in tutto ciò che è conforme alle presenti Regole.
37° - La disubbidienza, in altre cose non comprese nel preceden-
te numero, come la disubbidienza a qualsiasi altro Superiore, non
costituisce trasgressione di voto, ma trasgressione della virtù del-
l'ubbidienza, alla quale sono strettamente obbligate più degli altri
fedeli.
38° - Debbono le Suore ubbidire al rispettivo Vescovo Diocesano
nei limiti dei Sacri Canoni e delle Costituzioni ed Ordinazioni
apostoliche.
39° - Le Suore si rammentino spesso che col voto di ubbidienza
hanno fatto a Dio il più bel sacrificio di se stesse, rinunziando alla
propria volontà, perciò siano sempre pronte ai cenni della Superio-
ra. Questa però non ricorra al precetto formale di ubbidienza se non
dopo di aver fatto uso invano dei mezzi di carità e di persuasione.
B) Del voto di Povertà.
40° - Le Suore della Dottrina Cristiana.abbracciando il voto di
Povertà, fanno a Dio cosa gratissima e si renderanno degne di un
premio eterno, come dice Nostro Signore Gesù Cristo: Beati i poveri
di spirito, perché di essi è il regno dei Cieli.
41 ° - Le Professe di questo Istituto possono conservare il dominio
radicale dei loro beni; ma è loro assolutamente proibito di serbarne
l'amministrazione, l'usufrutto e l'uso. Ed è perciò che esse debbono
cedere prima di professare, puranco con un atto privato, l'ammini-
strazione, l'usufrutto e l'uso a chiunque parrà loro ed eziandio al
proprio Istituto, se così loro parrà.
42° - Le Suore che professano in questo Istituto ritengono il do-
minio così detto radicale e ritengono, altresì, la capacità di ereditare,
anche dopo la professione. Quelle Suore che civilmente venissero
nominate proprietarie dei beni dell'Istituto, non credano di avere
perciò diritto su tali beni, anche nel foro della coscienza: ma devono
essere disposte a farne la rinunzia civile, ogni qual volta la Superio-