Page 382 - Antonio Alfredo Varrasso - Madre Maria Francesca: Fondatrice dell'Istituto Suore della Dottrina Cristiana - Storia e Documenti (Vol. II°) (1997)
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                         Regole per le Suore della Dottrina Cristiana.

                  Cap. I-Scopo dell'Istituto.

                  1 ° - L'Istituto delle Suore della Dottrina Cristiana ha un triplice
               scopo  1)  Insegnare la Dottrina Cristiana ad ogni ceto di persone e
               specialmente ai poveri. 2) Preparare alla Prima Comunione i fanciul-
               li.  3) Assistere gl'infermi e disporli ad una santa morte.
                  2° - Esso è posto sotto la protezione di S. Alfonso Maria De Liguori
               ed è all'immediata dipendenza dell'Arcivescovo dell'Aquila.
                  3°  - In  detto  Istituto si emettono i voti  semplici di  ubbidienza,
               povertà e castità e si rinnovano ogni anno nel giorno dello Sponsalizio
               di Maria SS.ma, il  23 gennaio.
                  4° - L'Istituto è composto di Suore Professe, Aspiranti e Probande
               e vivono in comune. Dall'Ordinario viene nominato un Direttore spi-
               rituale.

                  Cap. II

                  A) Dell'Accettazione all'Istituto.

                  5°  - Le  giovani  che  vorranno  entrare  all'Istituto  della  Dottrina
               Cristiana abbiano almeno l'età di  15 anni,  nè oltrepassino i 21. Le
               illegittime e  le vedove non possono essere ricevute senza la licenza
               dell'Arcivescovo.
                  6°  - Debbono recare l'attestato della propria curia Vescovile,  la
               quale  accerti lo  stato libero  e  la condotta religiosa,  morale e  civile
               della postulante: di più debbono portare anche l'attestato del Batte-
               simo e  della  Cresima dal Parroco,  se  non fosse  già attestato dalla
               .Curia.
                  7° - Debbono portare una dote non inferiore alle~ 1000,00 ed un
               corredo tutto filo  di N°  12.
                  8° - Ciascuna postulante consegnerà alla Superiora dell'Istituto
               la dote di ammissione, che non potrà riprendere dopo la dimora fatta
               nell'Istituto oltre i quattro anni. Se poi vorrà uscire prima di detto
               tempo,  riceverà ciò  che portò  in  numero,  ma  nello  stato in  cui si
               trova; le~ 1000,00 senza interessi, dalle quali verranno tolte~ 20,00
               mensili per il vitto ecc. che ricevé nel tempo dimorato nell'Istituto ed
               una volta uscita non potrà essere riamessa.
                  9° - L'accettazione delle postulanti spetta all'Arcivescovo e si farà,
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