Page 41 - Regola della Madre Fondatrice e Costituzioni Generali delle Missionarie Dottrina Cristiana (1987)
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Art. 46- In virtù dell'obbedienza le religiose pongono «a
disposizione dei Superiori, rappresentanti di Dio, le energie
della mente e della volontà, i doni di grazia e di natura nella
esecuzione degli ordini e nel compimento degli uffici loro
assegnati, sapendo di dare la propria collaborazione alla
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edificazione del Corpo di Cristo secondo il piano di Dio».
Art. 47 - Con il voto di obbedienza si contrae l'obbligo di
obbedire alle legittime Superiore in tutto ciò che si riferisce sia
direttamente sia indirettamente alla regolare osservanza dei
voti e delle presenti Costituzioni.
Art. 48 - Le Superiore, docili alla volontà di Dio, considerino le
religiose come figlie nel rispetto della loro persona, facendo sì
che la sottomissione sia volontaria; le guidino in maniera tale
che, nel l'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere
iniziative, cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile;
ricordino di essere state poste tra loro per conservarle
nell'unità.
Art. 49 - L'obbedienza deve sempre supporre un incontro
umano e personale tra la Superiora e le consorelle in cui ci si
apre ad un vero e proprio dialogo, fondato su un rapporto
vicendevole di stima, di fiducia e di amore, nell'umile ricerca
della volontà di Dio tanto nella Superiora che comanda quanto
per la religiosa che obbedisce, rimanendo ferma l'autorità della
Superiora di decidere e di comandare.
7 Cfr.P.C. 14
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