Page 9 - Direttorio Missionarie Dottrina Cristiana
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CORRISPONDENZA
Art.25 .1 Le relazioni telefoniche o epistolari di qualsiasi genere con
qualsiasi persona siano discrete ed animate da spirito apostolico,
tenendo presente che l’autodisciplina favorisce la crescita umana e
spirituale.
.2 La superiora può aprire e leggere tutte le lettere delle juniores.
.3 Non sono comprese in queste leggi le lettere dirette alla
CIVCSVA, come anche quelle che da questa vengono indirizzate alle
suore.
.4 Parimenti, le suore hanno diritto di corrispondere liberamente a
voce o per iscritto, con la superiora generale, con la delegata e con la
superiora provinciale; le superiore locali non mostrino malcontento,
ma favoriscano tale diritto.
.5 E’ assolutamente proibito alle superiore o alle suore, ritenere,
ritardare, aprire e leggere le lettere dei superiori ecclesiastici, della
superiora generale, delegata, o della superiora provinciale.
.6 Nessuna suora può aprire la posta elettronica o cartacea di una
consorella, ciò è punibile.
RAPPORTI CON PARENTI ED ESTRANEI
Art.26 .1 Le religiose di voti perpetui, con regolare permesso della
superiora generale, della provinciale o della delegata, possono recarsi
in famiglia una volta all’anno per la durata di 10 giorni. (12 se il
viaggio andata e ritorno è lungo)
.2 Le juniores residenti nella propria nazione, invece, ogni anno, per
la durata stabilita dalla superiora competente, si rechino in famiglia
in accordo con la maestra di formazione.
.3 Nelle delegazioni delle missioni, la delegata con il suo consiglio,
rediga uno Statuto che stabilisca giusti criteri a riguardo (lo Statuto
sia approvato dal consiglio generale).
VIAGGI
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